Civil procedure dismissed: process extinguished by mutual agreement under Art. 5 L. 130/2022 without prior objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the mutual agreement of the parties to utilize the simplified settlement procedure established by Law No. 130 of 2022. Both the construction company and the tax authority formally adhered to this streamlined process, with no party requesting a formal hearing or contesting the terms. Consequently, the litigation was terminated without a substantive ruling on the merits, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge n. 130 del 2022; When both parties in a civil proceeding formally adhere to the simplified settlement procedure provided by Law No. 130 of 2022, the process is extinguished without the need for a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18671/2022 R.G. proposto da: IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati TAGLIAVINI GIOVANNI, SOATTO ANNA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.55/03/2022 depositata il 14/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 11/