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Ordinanza — n. 7733/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but allows claim for omitted ruling on notification timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7733/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal regarding the timeliness of tax notice but rejected the agency's claim on litigation costs. The lower court failed to address the substantive issue of whether the 2003 VAT debt was timely notified, focusing only on procedural expenses. Consequently, the appellate judgment was quashed and remanded for a new trial to determine the validity of the tax collection.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When an appellate court omits a ruling on a decisive point of fact or law regarding the timeliness of tax notices, the cassation court must quash the judgment and remand the case for a new examination.

Parole chiave

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omitted ruling timeliness of notice tax prescription appellate procedure remand for retrial VAT collection litigation costs assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce l’“ omessa pronuncia su di punto decisivo del giudizio – ex art. 360, n.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce l’“ omessa pronuncia su di punto decisivo del giudizio – ex art. 360, n.
Art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 36 bis dpr 600/1973
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce l’“ omessa pronuncia su di punto decisivo del giudizio – ex art. 360, n.
Art. 54 bis dpr 633/1972
art. 92 c.p
Con il secondo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9657/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE MOTA DOS SANTOS JOELMA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . SICILIA n. 9051/2022 depositata il 26/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Mota Dos Santos Jotema, quale erede di Reina Vito, notificava ricorso con istanza di reclamo exart 17- bis D.Lgs. n. 546 del 92 ad Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a., avverso la cartella di pagamento, n. 29320070061059828, relativa al ruolo n.2007/300043 concernente l’IVA per l’anno d'imposta 2003.

Nel ricorso veniva eccepita la prescrizione del debito iscritto a ruolo in quanto la cartella riguardante tributi collegati al 2003, era stata notificata in data 19.03.2007. L’Agenzia si costituiva in giudizio. Riscossione Sicilia spa non si costituiva in giudizio. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 3950/2021, accoglieva il ricorso evidenziando “che agli atti del giudizio non esiste alcun documento suscettibile di provare l'interruzione del decorso del termine pregiudizievole dal momento della presunta notifica della cartella di pagamento, ovvero dal 19/03/2007; che i tributi erariali soggiacciono alla prescrizione decennale, per cui nel caso in esame, trattandosi di IVA, il diritto a riscuotere si è estinto per intervenuta prescrizione il data 19/3/2017; che a nulla rileva il fatto che in data 15.02.2010, l'Ufficio fiscale ha emesso lo sgravio relativo alle sanzioni n. 2010S74643, posto che tale evenienza non incide sul termine prescrizionale…”.

L’Ufficio ha impugnato con atto di appello la sentenza di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, condannandola al pagamento delle spese del giudizio, sull’assunto che in materia di impugnazione della cartella esattoriale oggetto del giudizio, la tardività della notificazione della cartella “non costituisce vizio proprio di quest'ultima, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio”, in quanto la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce l’“ omessa pronuncia su di punto decisivo del giudizio – ex art. 360, n. 5, c.p.c. - violazione/falsa applicazione dell’art. 25 drp 602.1973 – ex art. 360, n.3, c.p.c.”. La parte ricorrente evidenzia che la sentenza è viziata da omessa pronuncia e conseguentemente da violazione della disciplina che prescrive i termini di notifica delle cartelle di pagamento derivanti da liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis dpr 600.1973 e 54 bis dpr 633.1972, in quanto la decisione si sofferma unicamente sulla questione dell’addebito delle spese processuali tra Ente impositore e Riscossione, ancorché l’appello dell’Ufficio fosse volto alla conferma della legittimità della cartella, alla declaratoria di tempestività della notifica e alla tempestività della formazione del ruolo da parte dell’Agenzia.

Con il secondo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La parte ricorrente evidenzia che la sentenza è erronea nella parte in cui ha ritenuto di condividere la statuizione dei primi giudici in merito alla condanna delle spese di lite del primo grado di giudizio della sola Agenzia ricorrente. Il primo motivoè fondato. L’atto di appello dell’Agenzia non attingeva, infatti, soltanto l’illegittimità della pronuncia sotto il profilo della regolazione delle spese di lite, insistendo sulla fondatezza della pretesa fiscale veicolata mediante la cartella, quindi concludendo per la legittimità di quest’ultima e invocando una declaratoria di tal segno.

Il giudice d’appello ha trascurato di statuire sul merito della vicenda, sorvolando sugli aspetti relativi alla tempestività della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento concernente l’anno 2003. Il secondo motivorimane assorbito. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo del ricorso; va dichiarato assorbito il secondo mezzo. La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, ne dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza d’appello e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudi