Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7721/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT deduction for pre-2009 services in 2009 income due to incorrect application of accrual principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7721/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a lower court's decision regarding VAT deductions. The agency argued that costs for professional services rendered before 2009 could not be deducted from the 2009 tax return. The court found the lower court erred by applying the cash basis principle instead of the accrual principle required for business income. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new examination of the cost deduction's legitimacy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 109, comma 2, lett. b) Tuir; Art. 6, commi 1 e 3 d.P.R. n. 633/72: For business income, the accrual principle applies, allowing cost deductions when services are ultimately rendered, not when invoiced or paid.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT deduction accrual business income taxation professional services timing cash basis principle tax appeal cassation cost recovery rules fiscal verification assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109, comma 2, lett. b) Tuir
633 del 1972, non ché dell’art. 109, comma 2 lett.
Art. 6, commi 1 e 3, d.P.R. n. 633/72
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 3, d.P.R. n. 633/72, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato come corretta la svalutazione delle immobilizzazionicon riferimento ai beni degli impianti di Montesarchio r.g.
art. 2697 c.c
917/86 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 1367 c.c
L’invocazione dell’art. 1367 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. T, Ordinanza n. 24996 del 19/08/2022
sez. T,n. 13712/2022
Cass., sez. T,n. 13712/2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 10860 / 20 1 6 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Società Consortile per la Gestione dei Servizi di Avellino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in secondo grado inAvellino, via Contrada S. Eustachio, 22 ; –intimata – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 10860/2016a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA - SALERNO n. 9686 /2015 , depositat a in data 5/11/2015; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 4 gennaio 2025 ; Fatti di causa In seguito a una verifica fiscale, riscontrate delle irregolarità ed incongruenze con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al 2009, l’Agenzia delle Entrate notificò alla Società consortile per la gestione dei servizi di Avellino s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) un avviso di accertamento per le consequenziali riprese fiscali.

Impugnato l’atto da parte della contribuente, la C.T.P. di Avellino accolse parzialmente il ricorso. L’ufficio propose appello avverso le parti della sentenza di primo grado che lo videro soccombente. La C.T.R. rigettò l’appello. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 1 e dell’art. 102 comma 4 del d.lgs. n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato come corretta la svalutazione delle immobilizzazionicon riferimento ai beni degli impianti di Montesarchio r.g. n. 10860/2016a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano e Villaricca. L’Agenzia ricorrente pone il dubbio se si tratti di svalutazione delle immobilizzazioni o di minusvalenza non realizzata, come tale non deducibile ex art. 101, comma 1, Tuir. Fa presente che nel processo verbale di constatazione del 4/4/2012 si rilevava che per la dismissione di tali beni, la società non avrebbe rispettato la procedura del d.P.R. n. 441/97 per l’eliminazione dei beni dal processo produttivo. La società avrebbe svalutato, in violazione dell’art. 102, comma 4, Tuir, beni materiali suscettibili di utilizzazione simili ad altri confluiti in magazzino e che la società aveva ritenuto di non svalutare. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Esso, da un lato, manca di specificità e di concludenza ; dall’altro, impinge nel merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello. Sulla mancata produzione di documentazione e prove attestanti l’estromissione dei beni dell’impianto di Montesarchio , l’Agenzia censura, inammissibilmente in questa sede, la valutazione del compendio probatorio compiuta dalla C.T.R. Essa, inoltre, non spiega specificamente quale procedimento la società contribuente avrebbe dovuto seguire per svalutare i beni dell’ex impianto di Montesarchio.

La dedotta similitudine tra i beni svalutati e quelli non svalutati presuppone una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/97 e degli artt. 1367, 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui, avendo ritenuto che la società operasse in regime di appalto e non di concessione, ha riconosciuto come legittima la fruizione delle deduzioni Irap ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997. r.g. n. 10860/2016a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Secondo l’Agenzia ricorrente, dal testo della convenzione tra la società e l’ASI emergerebbe che il rapporto tra i due soggetti sarebbe quello di una concessione a tariffa, non di un appalto di servizi. In violazione degli artt. 1367 e 2727 c.c., la C.T.R. avrebbe valorizzato gli unici due elementi che, avulsi dal contesto, potevano anche indurre a ritenere che si trattasse di un appalto di servizi di tipo privatistico. 2.1. Il motivo è inammissibile. L'interpretazione del contratto e, in genere, degli atti negoziali , traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche( Cass., Sez.

L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 , Rv. 664334 -02). L’Agenzia ricorrente, trascrivendo punti e clausole di quella che secondo lei sarebbe qualificabile come concessione traslativa, ha richiesto a questa Corte, inammissibilmente, una nuova interpretazione dell’atto, alternativa e sostitutiva di quella fatta dal giudice del merito. Peraltro, è la stessa Agenzia ad ammettere che alcuni elementi dell’atto potevano indurre a ritenere che si trattasse di un contratto di appalto di servizi e non di una concessione traslativa. L’invocazione dell’art. 1367 c.c. come parametro di legittimità alla stregua del quale valutare come erronea in diritto la qualificazione operata dalla C.T.R.,inoltre, non coglie nel segno, in quanto il giudice di appello ha dato comunque una interpretazione utile al contratto, qualificandolo come appalto di servizi. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 5 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere annullato il recupero del credito nei r.g. n. 10860/2016a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano confronti di Biancaneve s.r.l. sulla base dell’argomentazione che il credito sarebbe automaticamente deducibile al momento della dichiarazione di fallimento, salvo poi registrare una sopravvenienza in caso di recupero in sede concorsuale.Secondo l’Agenzia, la società non avrebbe prodotto alcuna documentazione idonea, ex art. 2697 c.c., a dimostrare la definitività della perdita del credito, come il provvedimento di esclusione dei creditori chirografari dalla ripartizione dell’attivo. 3.1. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 101, comma 5, Tuir, le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettatoa procedure concorsuali , cioè, per quel che ai nostri fini rileva, dalla data della dichiarazione di fallimento.

Il contribuente, dunque, per dedursi fiscalmente il credito, è solo onerato di provare l’assoggettamento del suo debitore ad una procedura concorsuale, con la conseguenza chesotto questo profilo la sentenza impugnata ha deciso conformemente al diritto (cfr. Cass., sez. T,n. 13712/2022).

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 6 d.P.R. n. 633 del 1972, non ché dell’art. 109, comma 2 lett.

b) Tuir, e art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver consentito di dedurre dal redditodel 2009 fattur e emess e per prestazioni professionali da un Avvocato nel 2009, mentre leprestazioni professional i sarebbe ro stat e ultimate in epoca antecedente al 2009. 4.1. Il motivo è fondato. Mentre per i professionisti vige il principio di cassa ( Cass., Sez. T - , Ordinanza n. 24996 del 19/08/2022, Rv. 665600 -01), per i redditi di impresa vige il principio di competenza: i corrispettivi delle prestazioni r.g. n. 10860/2016a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano di servizi si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b). Nel caso di specie,il giudice di appello non ha correttamente applicato la richiamata disposizione normativa, in quanto, in violazione del principio di competenza, ha ritenuto legittima la deduzione dalla base imponibile del 2009 di quanto versato a professionisti a fronte di prestazioni ultimate anni prima. Il giudice in sede di rinvio dovrà, pertanto, riesaminare i fatti oggetto del motivo in esamee riconsiderare la legittimità della ripresa dei costi per le prestazioni di servizi professionali.

5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 3, d.P.R. n. 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato, in relazione all’omessa fatturazione per cessione di beni ad enti pubblici, che l’amministrazione non può pretendere il versamento dell’imposta all’atto dell’effettuazione delle prestazioni, in quanto vige la sospensione dei versamentie, quindi, l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. 5.1.

Il motivo è inammissibile. L’Agenzia non attacca la ratio decidendi sulla quale si fonda la statuizione della C.T.R. In particolare, il giudice di appello ha disconosciuto la fondatezza della ripresa iva sulle prestazioni di servizi e sulle cessioni di beni non fatturatededucendo che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni e le cessioni in questione sono state fatte in favore dello Stato e di enti pubblici, con la conseguenza che l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo che, alla data della verifica, non era stato ancora pagato. r.g. n. 10860/2016a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Il motivo di ricorso non si confronta con tale affermazione, sicché se ne deve dichiarare l’inammissibilità.

6. Il ricorso è fondato in relazione al quarto motivo, infondato il terzo motivo, inammissibili il primo, il secondo e il quinto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettato il terzo, dichiarati inammissibili il primo, il secondo e ilquinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le