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Ordinanza — n. 7706/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the client's withdrawal and lack of interest after tax debt settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7706/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the client withdrew the lawsuit after settling all tax debts with the collection agent. Although the client initially argued for a simplified procedure, they subsequently renounced the appeal, leaving no legal interest in the outcome. Consequently, the Court ruled that the case lacked the necessary standing to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the party withdraws the action or loses interest in the decision, rendering the proceeding unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of legal interest tax debt settlement inadmissible cassation simplified procedure collection agent procedural dismissal sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4525 / 20 1 7 propost o da : Mario Bruno Baldassarra(C.F. BLDMBR63M25I838R), rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall’Avv. Luca Costantini, elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Fusco n. 104, presso lo studio dell’Avv. Federico Antignani; –ricorrente – contro Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel giudizio di appello in Frosinone al Corso della Repubblica n. 7, presso lo studio dell’Avv.

Emanuela Ranelli; AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA r.g. n. 4525/2017a.c. 14/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano –intimata – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO– ROMA n. 4206 / 20 1 6 , depositat a in data 27 / 6 /20 1 6 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 4 gennaio 202 5 ; Fatti di causa Con raccomandata a/r recapitata in data 20/11/2012, l’Agente della riscossione per la Provincia di Frosinone comunicò al Sig. Baldassarra (d’ora in poi, anche “il contribuente”) che essa aveva iscritto ipoteca legale sull’immobile sito in Sora (Fr) di cui egli è proprietario per la quota di 875/1000.

Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di Frosinone, per quel che in questa sede ancora rileva, rigettò il ricorso. La sentenza, su appello del contribuente, fu confermata dalla C.T.R., nel contraddittorio con l’agente della riscossione. Avverso la sentenza della C.T.R., il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. L’agente della riscossione è rimastointimato. Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione Con la memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi di ruolo per i quali era stata iscritta ipoteca legale dall’agente della riscossione.

Il difensore del contribuente ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, come da impegno assunto in sede di adesione alla definizione agevolata. r.g. n. 4525/2017a.c. 14/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano Non si è in grado di verificare l’esatta corrispondenza delle somme poste a base dell’iscrizione dell’ipoteca legale da parte dell’agente della riscossione con quelle portate dai ruoli in relazione ai quali si è perfezionata la definizione agevolata. In ogni caso, il difensore del contribuente, avendo dichiaratoche il suo assistitoha definito tutti i carichi di ruolo con l’agente della riscossione e avendo rinunciato al ricorso, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione della causa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, visto che l’agente della riscossione non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut