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Ordinanza — n. 7705/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's inductive assessment due to missing tax return, remanding case for merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7705/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Court's decision annulling the tax authority's inductive assessment. The court found the assessment valid because the taxpayer failed to file the 2000 tax return, making the missing questionnaire irrelevant. Consequently, the case was remanded to the lower court to re-examine the merits and determine the correct tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 41 d.P.R. n. 600/1973; Art. 43 d.P.R. n. 600/1973: An inductive tax assessment based on the taxpayer's failure to file a return is valid regardless of the administrative body's failure to receive a questionnaire, and the tax court must substantively review the claim rather than merely annul the act.

Parole chiave

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inductive tax assessment omitted tax return decadence period tax court merits annulment of tax act dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
Di conseguenza, l’Agenzia accertò induttivamente il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R.
Art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
accolse il ricorso della contribuente ritenendo che l’avviso di accertamento non fosse stato notificato entro il termine quinquennale di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R.
Art. 54 Tuir
600/1973, art. 54 Tuir, art.
Art. 55 d.P.R. n. 633/1972
54 Tuir, art. 55 d.P.R. n. 633/1972 ed artt.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate ha premesso che nell’anno 2000 la contribuente cedette l’attività di tabaccheria senza presentare la relativa dichiarazione dei redditi.
Art. 2 e 35 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992
Artt. 112 e 277 c.p.c.
546 del 1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
Angelo Napolitano 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973, art.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
54 Tuir, art. 55 d.P.R. n. 633/1972 ed artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021
600 del 1973 (Cass., Sez. T, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021, Rv.
Cass., Sez. T, Ordinanza n. 31827 del 10/12/2024
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 19957 / 20 1 7 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Gloria Falorni (C.F. FLRGLR57C43E625Z), con domicilio eletto in secondo grado in Livorno , via Ricasoli 82, presso lo studio del Rag. Claudio Calvi; –intimata – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 19957/2017a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA - LIVORNO n. 1004 / 10/ 201 6 , depositat a in data 26/5/2016; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 1 4 gennaio 2025 ; Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate rilevò dall’Anagrafe tributaria che Gloria Falorni (d’ora in poi, “la contribuente”) cedette l’attività di tabaccheria con atto del 28/8/2000 e, considerato che non era stata presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2000, previa notifica di un questionario, notificò alla contribuente un avviso di accertamento determinando induttivamente un reddito d’impresa pari a 173.275.000 delle vecchie lire ai fini delle imposte dirette ed un volume d’affari pari a 33.250.000 delle vecchie lire aifini Iva.

Impugnato l’avviso di accertamento, dopo una iniziale dichiarazione di inammissibilità del ricorso e una successiva (irrituale) pronuncia rescindente in appello, la C.T.P. accolse il ricorso della contribuente ritenendo che l’avviso di accertamento non fosse stato notificato entro il termine quinquennale di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973. Su appello dell’ufficio, la C.T.R., pur modificando la sentenza della C.T.P. nella motivazione, ne confermò comunque il dispositivo di annullamento dell’atto impositivo impugnato in prime cure dalla contribuente.

Avverso la sentenza della C.T.R., l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione r.g. n. 19957/2017a.c. 14/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973, art. 54 Tuir, art. 55 d.P.R. n. 633/1972 ed artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate ha premesso che nell’anno 2000 la contribuente cedette l’attività di tabaccheria senza presentare la relativa dichiarazione dei redditi.

Di conseguenza, l’Agenzia accertò induttivamente il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 , determinandolo con riferimento al prezzo di cessione della tabaccheria, ed accertò un volume di affari ai fini iva calcolato sulla base di quello del 1997, ultimo anno in cui la contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi. A fronte di tali elementi, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver affermatol’illegittimità dell’avviso di accertamento sulla base della considerazione che il reddito sarebbe stato accertato induttivamente perché la contribuente non avrebbe risposto al questionario inviatole dall’amministrazione. 1.1.

Il motivo è fondato. L’accertamento induttivo, nella fattispecie di causa, trova il suo legittimo presupposto nel fatto che la contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, in base all’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., Sez. T, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021, Rv. 660477 -01). E’ inconferente, dunque, il riferimento all’omessa compilazione del questionario fatto dalla C.T.R. nella sentenza impugnata. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata in quanto, pur ammettendo che l’utile d’impresa doveva essere pari r.g. n. 19957/2017a.c. 14/1/2025Cons. est.

Angelo Napolitano almeno al 10% (cioè alla misura dell’aggio), ha annullato del tutto l’avviso di accertamento. Inoltre, la C.T.R. avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la contribuente aveva chiesto alla C.T.P., nel merito, di riconoscere la plusvalenza della cessione d’azienda in 100.000.000 di vecchie lire e solo in subordine di annullare integralmente l’avviso di accertamento, mentre la C.T.R. ha annullato integralmente l’atto impugnato senza pronunciarsi sulla entità della plusvalenza. 2.1.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., da ultimo, Cass.,Sez. T, Ordinanza n. 31827 del 10/12/2024, Rv. 673216 - 01) che i l processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio e, pertanto, il giudice tributario, quando ritiene invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale, e non meramente formali, è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. 3.Il Giudice del rinvio, pertanto, dovrà riesaminare la causa partendo dal presupposto chel’accertamento induttivo dell’Agenzia trova il suo fondamento nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Dovrà, inoltre, determinare direttamente gli imponibili di cui alla ripresa fiscale, nei limiti di quanto ritenga provato e delle richieste delle parti.

4. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione. r.g. n. 19957/2017a.c. 14/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gr