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Ordinanza — n. 7697/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement terminating tax dispute between taxpayers and Revenue Agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7697/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the subject matter of the dispute terminated following a settlement agreement reached between the taxpayers and the Revenue Agency. Although the taxpayers had appealed a second-instance judgment that favored the tax authority, they subsequently signed a conciliation act to redefine the tax claim. Consequently, the court deemed the scrutiny of the cassation grounds unnecessary and ordered the costs to be shared.

Regesto Legislator

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Art. 48, commi 2 e 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992; When parties reach a conciliation agreement terminating the dispute, the subject matter is declared ceased and further appellate review becomes superfluous.

Parole chiave

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tax dispute settlement cessation of subject matter conciliation agreement redefinition of tax claim Cassation dismissal shared litigation costs Revenue Agency contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato separate istanze di cessazione della materia del contendere, dando atto di aver definito il contenzioso con atto di conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, del d.lgs.31 dicembre 1992, n.
Art. 48, comma 4-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato separate istanze di cessazione della materia del contendere, dando atto di aver definito il contenzioso con atto di conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, del d.lgs.31 dicembre 1992, n.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 4481 / 20 2 4 , propost o da: AMODEO ANTONINO e ABATE ANTONINA, già soci di ATON s.r.l. in liquidazione, rappresentati e difes i, per procura allegata al ricorso, dall’AVV. ROBERTO PIGNATONE, elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 223/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 9 gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. I ricorrenti, già soci della estinta ATON s.r.l., hanno impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe,con la quale è stato integralmente accolto l’appello erariale proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, invece favorevole alla società, in contenzioso concernente un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2013.

2. L’Amministrazione finanziaria ha depositato controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato separate istanze di cessazione della materia del contendere, dando atto di aver definito il contenzioso con atto di conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4-bis, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. Considerato che:

1. L’avvenuto deposito di istanza congiunta di cessazione della materia del contendere rende superfluo lo scrutinio dei motivi. L’accordo di conciliazione, prodotto dall’Avvocatura dello Stato con nota di deposito del 10 ottobre 2024, ha comportato la rideterminazione della pretesa erariale secondo la proposta effettuata dalla Direzione provinciale di Trapani dell’Agenzia delle entrate datata 17 settembre 2024, che i contribuenti risultano aver sottoscritto per accettazione il 7 ottobresuccessivo.

2. In presenza di tale istanza congiunta, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere conformemente a quanto disposto dall’art. 48, commi 2 e 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992.Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese del giudizio compensa