Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7693/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for retrying merits of tax fault instead of reviewing legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7693/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the taxpayer's appeal inadmissible because it attempted to retry the factual merits of the tax fault. The taxpayer argued they lacked intent or negligence, but the court held that reconstructing facts and assessing subjective elements belongs to the trial court, not the cassation court. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 d.lgs. n. 472/1997; Art. 360 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation cannot be used to retry the merits of a case or reassess the existence of subjective elements like fault, which remain within the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility retrial of merits subjective fault assessment cassation jurisdiction limits administrative tax sanctions compensazione dei crediti credito di rimborso compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 del d.lgs. n. 472/1997
Angelo Napolitano Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e omessa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 con riferimento all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
472/1997 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che, ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6128 / 20 1 6 propost o da : Ledragomma s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, dall’Avv. Maurizio Conti, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Grez e Associati, in Corso Vittorio EmanueleII n. 18; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12;

ATTO DI RECUPERO r.g. n. 6128/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL FRIULI VENEZIA GIULIAn. 311/11/2015, depositata in data 7 / 8 /20 1 5 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 21 gennaio 202 5 ; Fatti di causa In seguito ad un controllo sui modelli di pagamento F24, acquisiti al Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nell’anno 2007, emerse l’utilizzo, da parte della Ledragomma s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”), di importi a credito in compensazione cd. verticale per euro 29.884,80.

Detto credito Ires, utilizzato in compensazione, si riferiva all’anno 2006 e fu utilizzato per versare l’acconto Ires per l’anno 2007. L’Agenzia delle Entrate emise un atto di recupero del credito, giudicato inesistente. In seguito ad una domanda di annullamento in autotutela presentata dalla contribuente, l’Ufficio emise un provvedimento di annullamento parziale, riconoscendo l’esistenza del credito, ma confermando la debenza degli interessi e delle sanzioni. Su ricorso della contribuente, la C.T.P. di Udine annullò l’atto di recupero parziale.

Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia riformò la sentenza di primo grado, confermando la debenza degli interessi e delle sanzioni irrogate. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la contribuente, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. r.g. n. 6128/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e omessa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative, la condotta del soggetto, oltre che cosciente e volontaria, deve allo stesso essere rimproverabile a titolo di dolo odi colpa.

Dopo una lunga dissertazione sulla nozione di colpa nell’ambito del diritto tributario, la contribuente censura la sentenza impugnata affermando di aver posto in essere la condotta sanzionata senza dolo o colpa. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso ripercorre lo svolgimento dei fatti che hanno portato l’amministrazione finanziaria ad irrogare la sanzione nei confronti della contribuente, sostanzialmente tentando di devolvere a questa Corte un nuovo giudizio di merito e, dunque, sull’esistenza della colpa in capo ad essa, obliando che la ricostruzione dei fatti e il giudizio circa l’esistenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’irrogazione delle sanzioni rientrano nel dominio cognitivo del giudice di merito e non possono essere devolutialla cognizione di questa Corte di legittimità.

2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 6128/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano CondannaLedragomma s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,