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Ordinanza — n. 7692/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax amnesty does not extend from company to individual partner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7692/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal, quashing the regional court's decision that applied a company tax amnesty to an individual partner. The court held that because the amnesty extinguished the tax claim against the company, it could not simultaneously extinguish the separate claim against the partner. Consequently, the court ruled that no solidarity exists between the company and the partner regarding these distinct tax liabilities.

Regesto Legislator

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Art. 16 della legge n. 289/2002; Art. 5 Tuir: The tax amnesty provisions applicable to a company do not extend to individual partners, as there is no solidarity between the company and the partner regarding distinct tax liabilities.

Parole chiave

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tax amnesty company individual partner liability tax solidarity principle income tax amnesty tax claim extinction imposta sulle società imposta sul reddito imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 16 della legge n. 289/2002
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 289/2002 e dell’art.
Art. 5 Tuir
289/2002 e dell’art. 5 Tuir, in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
5 Tuir, in relazione all’art. 360 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. T, Ordinanza n. 27743 del 25/10/2024
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 21199 / 20 1 6 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Virginio Orlandi,con domicilio digitale eletto in secondo grado presso il dott. Francesco Lando; –intimato – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 21199/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO– ROMA n. 4095 / 1 4 / 201 5 , depositat a in data 15 / 7 /20 1 5 ;

Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 21 gennaio 2025 ; Fatti di causa Con separati avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 1985 e 1986, notificati in data 12/11/1991, l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tivoli, in seguito alla rettifica effettuata in capo alla società di fatto Orlandi Mario e Virginio, rettificò anche i redditinei confronti di Virginio Orlandi, socio della detta società al 50%. La società definì i detti avvisi in base al condono ex art. 16 della l. n. 289 del 2002.

Inoltre, gli avvisi relativi al 1985 e al 1986 emessi nei confronti dell’altro socio, Mario Orlandi, che deteneva il 50% delle quote, erano stati anch’essi definiti a mezzo del condono ex l. n. 413 del 1991. Virginio Orlandi (d’ora in poi, anche “il contribuente”), che scelse di non avvalersi dei condoni, impugnò l’avviso di accertamento a lui notificato dinanzi alla C.T.P. di Roma, che accolse in parte il ricorso. La C.T.R. del Lazio, su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado. Detta sentenza della C.T.R. fu cassata da questa Suprema Corte per violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società.

Riassunto il giudizio dinanzi alla C.T.P. di Roma, quest’ultima accolse il ricorso del contribuente sulla base della considerazione che il condono perfezionato dalla società spiegava effetti anche nei confronti di lui. La sentenza fu confermata dalla C.T.R., su appello dell’ufficio. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. r.g. n. 21199/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec presso il domicilio digitaleeletto in secondo grado, è rimasto intimato.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 289/2002 e dell’art. 5 Tuir, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la pretesa Irpef verso il contribuente debba essere rideterminata sulla base dell’imponibile societario risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale ex art. 16 della legge n. 289 del 2002. Peraltro, osserva l’Agenzia, il condono perfezionato dalla società di fatto con riferimento all’Ilor non può avere effetti con riguardo all’Irpef pretesa nei confronti dell’odierno contribuente. 1.1.

Il motivo è fondato. Questa Corte, recentemente, ha ribadito che l'estinzione del giudizio avverso l'avviso di accertamento notificato alla società non si comunica al diverso giudizio avverso l'avviso di accertamento notificato al socio, poiché non si verte nel campo della solidarietà tributaria ( Sez. T , Ordinanza n. 27743 del 25/10/2024, Rv. 672720 -01). Anche nella fattispecie di causa, infatti, si verte in tema di due imposte diverse, l’Ilor, pretesa nei confronti della società,e l’Irpef, pretesa nei confronti del socio,sicché non può parlarsi di solidarietà tra la società e il socio. 2.La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

r.g. n. 21199/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa