Cassation court allows tax authority's appeal, ruling suspension differs from prorogation of tax assessment deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax authority appealed a second-instance judgment that had dismissed its case regarding late tax assessments. The court found the lower court erred in treating the Minister's emergency order as fully superseded by subsequent legislation. Consequently, the court held that the order's suspension of the statute of limitations remained valid, allowing the assessments to be issued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 d.P.R. n. 600/73; Art. 11 O.M. 2694/1997: The legal concept of suspension is distinct from prorogation; therefore, an emergency ministerial order suspending the statute of limitations remains valid and not abrogated by subsequent primary legislation.
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 22078 / 20 1 6 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Agricola Santa Cristina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Tamborini (C.F. TMBGPP35L13E395D), Patrizia Rossi (C.F. RSSPRZ68M66G478H), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.
Francesco D. AVVISO DI ACCERTAMENTOE ATTO IRROGAZIONE SANZIONI r.g. n. 22078/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano Pugliese, elettivamente domiciliati in Roma alla via Nomentana n. 91, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Beatrice; –controricorrenti – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIAn. 452/03/2015, depositata in data 27 / 7 /20 1 5 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 21 gennaio 2025 ; Fatti di causa Nel corso del 1994, la Guardia di Finanza effettuò una verifica nei confronti del Consorzio Agrario Provinciale Soc.
Coop. a r.l. di Perugia, dalla quale emersero l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per miliardi di lire. Tra le aziende coinvolte in tali illecite transazioni c’era anche la società AgricolaSanta Cristina s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”). La G.d.F. notificò alla contribuente, in data 30/4/1998, un processo verbale di constatazione relativo anche all’anno d’imposta 1991. Nel 1998, il processo verbale di constatazione venne inviato anche all’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia, che notificò un avviso di accertamento alla società, al legale rappresentante Giuseppe Tamborini e all’amministratrice unica Patrizia Rossi, seguito da un atto di contestazione n. 9000001/98.
Con l’avviso di accertamento fu contestato alla contribuente di avere, tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, procurato alla società CEAS s.r.l. un imponente risparmio fiscale retrocesso per il 20% alla stessa odierna contribuente, quantificato in 336.304.000 delle vecchie lire. Con l’atto di contestazione venne sanzionata l’irregolare tenuta delle scritture contabili. r.g. n. 22078/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. Angelo Napolitano La società contribuente, il Tamborini e la Rossi ( “i contribuenti” ) impugnarono l’avviso di accertamento con distinti ricorsi.
L’atto di contestazione fu impugnato dalla Rossi e, con unico ricorso, dal Tamborini in proprio e quale legale rappresentante della società. Uno dei motivi fatti valere con i ricorsi, di analogo contenuto, era che gli atti, notificati dopo il 31/12/1997, erano stati emessi oltre il termine di decadenzaper l’accertamento ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. L’Ufficio si costituì tempestivamente, rilevando che con ordinanze del Ministero dell’Interno emesse in seguito al sisma che aveva colpito l’Umbria nel settembre 1997, erano stati prorogati anche i termini di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La C.T.P. di Perugia rigettò i ricorsi, previa riunione. La sentenza di primo grado fu riformata dalla C.T.R. dell’Umbria, su appello dei contribuenti. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resistono con controricorso i contribuenti, che hanno depositato anche memoria difensiva. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/73, in combinato disposto con l’art. 5 della legge n. 225/92, in relazione all’art. 11, comma 5, dell’Ordinanza del Ministro degli Interni 2694 del 13 ottobre 1997 e all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere accolto l’appello dei contribuenti sulla base della considerazione secondo cui il richiamato art. 1 della legge n. 434 del 1997 non potrebbe essere derogato dall’ordinanza contingibile ed urgente del Ministro degli Interni del 13 ottobre 1997 (“posto che le r.g. n. 22078/2016a.c. 21/1/2025Cons. est.
Angelo Napolitano relative disposizioni vennero superate dalle disposizioni del decreto legge ad essa successive”). L’Agenzia, in sostanza, censura l’argomentazione in diritto della Commissione secondo la quale la disposizione legislativa contemplerebbe, rispetto all’ordinanza contingibile e urgente ministeriale, una nuova disciplina della materia nella quale non sarebbe previsto alcun termine di favore per gli accertamenti fiscali. 1.1. Il motivo è fondato. La nozione giuridica di “sospensione” è distinta e non affatto sovrapponibile a quella di “proroga”.
La prima, infatti, opera come una parentesi temporale a favore del soggetto titolare del diritto o del potere soggetto a prescrizione o decadenza; la seconda opera nel senso di prolungare un termine di scadenza, per dare al soggetto titolare del diritto o del potere soggetto a prescrizione o decadenza un periodo di tempo aggiuntivo per il suo esercizio. Anche se, riguardati i risvolti pratici, i due istituti possono essere accomunati sotto il punto di vista degli effetti che producono, da un punto di vista della natura giuridica essi debbono essere tenuti del tutto distinti.
Ne consegue che non vi è conflitto tra l’art. 11 dell’ordinanza contingibile e urgente del 13 ottobre 1997 del Ministro degli Interni e il successivo d.l. n. 364/1997, conv., con modificazioni, nella legge n. 434 del 1997, e che, dunque, la detta ordinanza, in parte qua, non può ritenersi abrogata dalla successiva fonte primaria o, comunque, non può essere disapplicata come atto di normazione secondaria, in quanto non illegittima alla stregua del richiamato d.l. n. 364 del 1997, conv. in l. n. 434 del 1997. Gli avvisi di accertamento in questione, dunque, potevano essere notificati nel giugno 1998, in quanto era operante la proroga dei termini r.g. n. 22078/2016a.c. 21/1/2025Cons. est.
Angelo Napolitano di decadenza prevista dall’ordinanza ministeriale contingibile e urgente del 13 ottobre 1997.
2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia