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Ordinanza Interlocutoria — n. 7679/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 7679/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7679/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Vincenzo VIOLA, con avv. Salvatore Napolitano e Orsola Accardo; - ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RICOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5381/17 depositata il 14 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 7679/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Salvatore Napolitano e Orsola Accardo; - ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RICOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5381/17 depositata il 14 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

Parole chiave

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notifica delle Intese procedura di ricupero d'imposta accoglimento parziale del contribuente stralcio dai ruoli notificazione viziata comunicazione fiscale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Vincenzo VIOLA, con avv. Salvatore Napolitano e Orsola Accardo; - ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RICOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5381/17 depositata il 14 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.Il ricorrente impugnava l’estratto di ruolo in relazione a cartelle di pagamento che assumeva mai notificate. La CTP riteneva la regolare notifica delle cartelle e respingeva il ricorso, mentre la CTR, in relazione alle cartelle ancor oggetto di impugnazione, riteneva la fondatezza del gravame limitatamente ad una d’esse (finali 82000). Il contribuente propone allora ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste con controricorso, spiegando a sua ROTTAMAZIONE QUATER volta ricorso incidentale relativamente alla sopra indicata cartella ritenuta non ritualmente notificata dalla CTR.

Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa a mezzo della quale ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo per una delle cartelle proposto definizione agevolata (con scadenza di rateizzazione al 2027) e non risultando l’altra ancor in carico alla Riscossione. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente deve rilevarsi che, con riferimento alla cartella finali 403000, emerge la proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione quater). In relazione al disposto di cui all’art. 1, commi 232-252 l. n. 197/2022, è insorto contrasto relativamente al fatto se con il versamento anche di una sola rata si determini una fattispecie estintiva, ovvero se debba disporsi la sospensione della controversia fino all’integrale pagamento delle somme dovute per il condono.

Pertanto della questione, a mezzo di ordinanza n. 5830 del 5 marzo 2025, sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, per cui occorre rinviare a nuovo ruolo la controversia in attesa della relativa decisione, ricorrendo appunto nella specie una richiesta di estinzione per cessata materia del contendere pur a fronte della pendenza del termine per l’integrale versamento. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza n.5830/2025. C