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Ordinanza — n. 7676/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal regarding retroactive application of more favorable 2015 tax penalty law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7676/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's claim that the tax authority's presumption of profit distribution was illegal or improperly calculated. However, the court found the second ground admissible, ruling that the 2015 reform introduced a more favorable penalty regime applicable via the principle of *ius superveniens*. Consequently, the judgment was quashed only regarding the penalty assessment, sending the case back for a new examination of the applicable sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; d.lgs. n. 158/2015: The principle of *ius superveniens* allows the application of a subsequently enacted, more favorable tax penalty regime to ongoing proceedings, requiring the court to verify its applicability before finalizing the sanction.

Parole chiave

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ius superveniens tax penalty reform società a ristretta base presunzione distribuzione utili principio favorendo cassazione parziale rinvio nuovo giudizio computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma prima, n.
d.lgs. n. 471 del 1997
d.lgs. n. 158 del 2015
La revisione del sistema sanzionatorio invocata, di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente.
artt. 53 Cost
civ., la«violazione o falsa applicazione di norme di diritto –violazione o falsa applicazione degli artt. 53 Cost., 85 e 109 d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/02/2020, n. 3980
Cass. 09/07/2018, n. 18042
3980), ma può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (ex multis, Cass. 09/07/2018, n. 18042).
Cass. 30/03/2021, n. 8716
Cass. 30/03/2021, n. 8716), ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sull’applicazione al contribuente della disciplina sanzionatoria più favorevole (Cass.
Cass. 04/09/2024, n. 23735
8716), ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sull’applicazione al contribuente della disciplina sanzionatoria più favorevole (Cass. 04/09/2024, n. 23735).
Cass. 16/12/2024, n. 32843
anche Cass. 16/12/2024, n. 32843), ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17540/2016R.G. proposto da: FORNO PIER GIORGIO, rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Lorenzo Imperato, dall’Avv. Vittoria Monteleone e dall’Avv. Claudia Lucisano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima,in Roma, Via Crescenzio n. 91; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte,n. 34/ 01/ 20 16, depositata in data 15 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 marzo 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: Società di capitali a ristretta base - Reddito non dichiarato dalla società -Contestazione da parte del socio- Ammissibilità - Condizioni - Sanzioni - Ius superveniens (d.lgs. 158/2015) Rilevato che:

1. La società Immobiliare La Maison s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T7Q030300984/2012, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi e, per l’effetto, rideterminava il reddito d’impresa, il valore della produzione e l’IVA, per l’anno 2007. Pier Giorgio Forno impugnava l’avviso di accertamento n. T7Q010300991/2012, con il quale veniva imputato al ricorrente, nella sua veste di socio della detta società , e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior redditoderivante dagli utili extra bilancio contestati alla società.Il ricorso era fondato sui seguenti motivi:

a) illegittimità dell’accertamento, fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società;

b) la mancata imputazionedei detti utili al ricorrente nella misura proporzionale alle quote (80%) societarie possedute;

c) la carenza di motivazione dell’atto impugnato. La Commissione tributaria provinciale di Biella, riuniti i ricorsi, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Antonella Fasolini, titolare del 20% delle quote della società; il giudizio fu, poi, interrotto per l’intervenuto fallimento della società e riassunto solo dall’odierno ricorrente, relativamente al procedimento dallo stesso instaurato. La CTP estromise la Fasolini, in quanto non doveva ritenersi litisconsorte necessario, ed accolse il ricorso del Forno, limitatamente alla censura sub b) (il contenuto della decisione è riportato nella sentenza della CTR, pag. 11), ovvero alla richiesta di attribuzione di quanto accertato in capo alla società nei limiti della propria partecipazione (80%).

2. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la sentenza gravata rilevando, per quanto qui rilevi, che l’Ufficio non doveva addurre ulteriori elementi indiziari al fine di corroborare la presunzione della distribuzione al socio degli utili della società a ristretta base; inoltre, evidenziava che il contribuente non aveva fornito alcuna prova contraria della distribuzione degli utili e, a monte, del mancato incasso, da parte della società, di utili extra bilancio.

3. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a due motivi . Resiste l’Ufficio con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/03/2025. Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la«violazione o falsa applicazione di norme di diritto –violazione o falsa applicazione degli artt. 53 Cost., 85 e 109 d.p.r. n. 917 del 1986 (tuir) –violazione di legge consistita nel ritenere la sussistenza di ricavi da sottoporre a tassazione, e quindi di utili extracontabili da imputare al ricorrente secondo la presunzione di distribuzione nelle compagini a ristretta base societaria, nonostante la documentata inesistenza di parte dei corrispettivi di cessione fatturati».

Assume, in particolare, di aver dedotto in giudizio elementi tali da escludere l’incasso, da parte della società, di utili extra bilancio, precisamente dei corrispettivi (accertati dall’Ufficio) di alcune compravendite. Il motivo è infondato, in quanto la doglianza non poteva essere proposta dal Forno nell’originario ricorso. Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 15/07/2024, n. 19357) «il socio di società a ristretta base partecipativa può contestare la sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria per come accertati in capo alla società, ma nel solo caso in cui il relativo avviso di accertamento non venga regolarmente notificato a quest’ultima.

Solo in tal caso, infatti, l’avviso è inopponibile al socio, che può contestare la sussistenza dei fatti posti a base di quell’accertamento ( Cass. 24/06/2021, n. 18200), anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza di questa Corte».Nel caso di specie, invece, l’ avvis o di accertamento fu regolarmente notificato alla società e da quest’ultima tempestivamente impugnato; dopo il fallimento della società, il giudizio non fu coltivato dal curatore, sicché deve ritenersi che l’avviso di accertamento notificato alla società sia divenuto definitivo.

Si applica,pertanto, la regola per la quale il socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, al quale siano imputati i maggiori utili sociali extrabilancio, non può dolersi dell’accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili (Cass. 18/02/2020, n. 3980), ma può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (ex multis, Cass. 09/07/2018, n. 18042).

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione ofalsa applicazione di norme di diritto –violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 471 del 1997, siccome riformato dall’art. 15 d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – efficacia retroattiva dello ius superveniensin materia sanzionatoria». Deduce che la normativa del 2015 avrebbe introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole, applicabile anche al caso di specie (in cui l’Ufficio ha irrogato la sanzione nel minimo edittale), e che, in particolare, la sanzione, prima prevista nella forbice edittale dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata, ora oscillerebbe tra il 90% ed il 180%.

Il motivo, ammissibile in quanto la riforma del 2015 è entrata in vigore in data successiva all’introduzione del giudizio di appello, è fondato. La revisione del sistema sanzionatorio invocata, di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. 30/03/2021, n. 8716), ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sull’applicazione al contribuente della disciplina sanzionatoria più favorevole (Cass. 04/09/2024, n. 23735).

3. In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, solo con riferimento all’aspetto relativo al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ovvero verifichi l’eventuale applicabilità della normativa sopravvenuta (d.lgs. n. 158/2015 e succ. mod.) in materia di sanzioni(v. anche Cass. 16/12/2024, n. 32843), ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio limitatamente alla verifica dell’eventuale applicabilità della normativa sopravvenuta (d.lgs. n. 158/2015 e succ. mod.) in materia di sanzio