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Ordinanza Interlocutoria — n. 7659/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal case to lower court for acquisition of case files to verify procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7659/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the acquisition of the case files and remitted the matter to a new hearing role. The appellant argued that the Regional Tax Commission erred by failing to examine a decisive fact regarding the lack of notification of the initial appeal and by applying the statute of limitations incorrectly. The Court deemed these procedural arguments insufficient to be evaluated without reviewing the full case files, necessitating the remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 327, comma 1 c.p.c.: When a cassation appeal relies on alleged violations of procedural rules or omissions of decisive facts, the Court must first acquire the case files to verify the exact content of the parties' defensive acts before ruling on admissibility or merit.

Parole chiave

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tax appeal procedure lack of notification statute of limitations acquisition of case files remittal to new role procedural violation contradictory proceedings pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 327, comma 1 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., in relazione all’art.
Art. 31, comma 1 d.lgs. n. 546/1992
31, comma 1, d.lgs. 31 dicembre R.G.
Art. 59, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 546/1992
di Roma, deducendo la “nullità del procedimento di primo grado per mancata e/o inesistente notifica del ricorso e dunque mancata costituzione del contraddittorio, violazione del contraddittorio ed applicazione dell’art. 59 d.lgs.
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
di Roma, deducendo la “nullità del procedimento di primo grado per mancata e/o inesistente notifica del ricorso e dunque mancata costituzione del contraddittorio, violazione del contraddittorio ed applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992 lett.
art. 112 c.p
Con il primo motivo Cilia Enrico eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1538/2023R.G. proposto da: CILIA ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Martone in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2431/03/2022, depositata il 30 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – IRPEF R.G. N.1538/2023 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. In data 13 luglio 2016 l’Agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione) notificava a Cilia Enrico intimazione di pagamento n. 097 - 2016 - 9000025228-000, emessa sulla base di pregresse cartelle di pagamento non onorate.

2. Avverso tale intimazione di pagamento Cilia Enrico proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 8936/46/2018, depositata il 20 aprile 2018, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e condannando l’Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione delle spese di lite. In particolare, la C.T.P. evidenziava che l’Equitalia Sud s.p.a. non si era costituita in giudizio, e quindi non vi era prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.

3. Successivamente, in data 16 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione proponeva appello avverso la suindicata sentenza della C.T.P. di Roma, deducendo la “nullità del procedimento di primo grado per mancata e/o inesistente notifica del ricorso e dunque mancata costituzione del contraddittorio, violazione del contraddittorio ed applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992 lett. b)”. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2431/03/2022, pronunciata il 7 aprile 2022 e depositata in segreteria il 30 maggio 2022, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, sulla base dell’avvenuta mancata ricezione, da parte dell’agente per la riscossione, dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. 31 dicembre R.G. N.1538/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 1992, n. 546, con rimessione quindi della causa al primo giudice ex art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Cilia Enrico, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 29 dicembre 2022). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

5. Con decreto del 1 ° agosto 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 17 di c embre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo Cilia Enrico eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuta fondato il motivo di appello dell’Agenzia circa l’omessa ricezione dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in quanto tale circostanza non era stata mai rilevata ed eccepita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (la quale aveva, semmai, eccepito la mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso Cilia Enrico deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era errata, avendo omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione del R.G. N.1538/2023 Cons. est. Valentino Lenoci contraddittorio per non avere, il ricorrente in primo grado, provveduto a notificare all’Agenzia delle Entrate –Riscossione il ricorso introduttivo del giudizio. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice. Rileva, in particolare, il ricorrente che il ricorso in appello era stato notificato oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza di primo grado, e pertanto la C.T.R. avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività.

2. Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte che, al fine di valutare l’esatto contenuto degli atti difensivi delle parti, sia necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito. Deve quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancel