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Ordinanza — n. 7658/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeals regarding depreciation expense deduction options for 2014 fiscal year.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7658/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeals against second-instance rulings that allowed partners to deduct immediate maintenance expenses. The agency argued the lower court erred by relying on a prior, non-final judgment regarding the same tax year. The court rejected this, ruling that the lower court correctly applied the principle of relationem by referencing the same factual and legal premises as the final company judgment. Consequently, the appeals were rejected, and the tax agency was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 102 DPR 917/1986: The court may rely on a non-final judgment regarding the same tax year when the underlying facts and legal premises are identical, as the principle of relationem permits referencing distinct but substantively equivalent proceedings without violating res judicata.

Parole chiave

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tax depreciation deduction relationem principle non-final judgment reference res judicata violation partnership tax liability maintenance expenses Cassation dismissal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
Art. 102 DPR 917/1986
Procedendo quindi ad esaminare i ricorsi in esame, con l’unico motivo di ricorso nei confronti dell’Azienda San Giovanni s.n.c., e con il primo motivo di ricorso nei confronti dei soci Manco Lucia e Venneri Angelo, l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R.
Art. 2909 c.c.
917/1986 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., la ricorrentedeve essere condannataal pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata ex art.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
380-bis, comma 3, c.p.c., la ricorrentedeve essere condannataal pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 2909 c.c
917/1986 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 marzo 2020, n. 7532
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Testo completo

unciato la seguente AC –17.12.2024 ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i a i n n . 7187/2023 R.G. , 8353/2023 e 8354/2023 R.G.,proposti da: A)Ricorso n. 7187/2023 R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro AZIENDA SAN GIOVANNI di VENNERI ANGELO e MANCO LUCIA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Giorgio Jonico (TA), c.da San Giovanni;

VENNERI ANGELO; MANCO LUCIA, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Altavilla in virtù di procura speciale allegata al controricorso, AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF-IRAP 2014. R.G. N.7187/2023– N. 8353/2023 –N. 8354/2023 Cons. est. Valentino Lenoci –controricorrenti – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Taranto n. 2496/29/2022, depositata il 28 settembre 2022; B)Ricorso n. 8353/2023 R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro MANCO LUCIA, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Altavilla in virtù di procura speciale allegata al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – se zione staccata di Taranto n. 2562/29/2022, depositata il 5 ottobre 2022; C)Ricorso n. 8354/2023 R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro VENNERI ANGELO, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Altavilla in virtù di procura speciale allegata al controricorso, - controricorrente – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – s ezione staccata di Taranto n. 2561/29/2022, depositata il 5 ottobre 2022; R.G. N.7187/2023– N. 8353/2023 –N. 8354/2023 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere relatore dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Taranto notificava, in data 16 luglio 2019, alla società Azienda San Giovanni di Venneri Angelo e Manco Lucia s.n.c., esercente l’attività di locazione di beni immobili propri, avviso di accertamento n. TVP02I200753/2019, con il quale –sulla base di pregressa verifica fiscale –veniva recuperata a tassazione, per l’anno d’imposta 2014, la somma di € 69.477,30, dedotta quale quota di ammortamento imputata al conto “Ammort. Spese ammod. Edificio” e correlataai costi per gli interventi di manutenzione sostenuti tra il 2011 ed il 2012 per la costruzione dell’attuale Hotel San Giovanni.

Ritenevano gli accertatori che, trattandosi di nuova costruzione, la contribuente avrebbe dovuto iscrivere il costo tra le immobilizzazioni materiali, ed ammortizzarlo nei limiti percentuali previsti per i fabbricati (3%) e non, invece, dedurre detti costi mediante distribuzione in cinque anni ai sensi dell’art. 102, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, con il summenzionato avviso di accertamento, accertava, per l’anno 2014, il maggior reddito d’impresa da imputare per trasparenza ai soci in € 67.301,00, e la relativa maggiore imposta IRAP dovuta.

Con separati avvisi di accertamento n. TVP01I200754/2019 e n. TVP01I200755/2019, notificati sempre in data 16 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate procedeva all’imputazione diretta R.G. N.7187/2023– N. 8353/2023 –N. 8354/2023 Cons. est. Valentino Lenoci a Manco Lucia e Venneri Angelo, soci per il 50% ciascuno della Azienda San Giovanni di Venneri Angelo e Manco Lucia s.n.c., delle corrispondenti quote parte di reddito accertato nei confronti della società, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986.

2. Avverso i predetti avvisi di accertamento l’Azienda San Giovanni s.n.c. ed i singoli soci Venneri Angelo e Manco Lucia proponevanodistinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Tarantola quale, con sentenze n. 649/02/2021 , depositata il 20 luglio 2021, n. 806/02/2021 e n. 807/02/2021, depositate il 29 settembre 2021, li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dai contribuenti, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Puglia – sezione staccata di Taranto, con sentenze n. 2496/29/2022 , pronunciata il 27 settembre 2022 e depositata in segreteria il 28 settembre 2022(riguardante l’avviso di accertamento nei confronti della società), n. 2562/29/2022, pronunciata il 27 settembre 2022 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2022 (riguardante l’avviso di accertamento nei confronti di Manco Lucia)e n. 2561/29/2022, pronunciata il 27 settembre 2022 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2022(riguardante l’avviso di accertamento nei confronti di Venneri Angelo), accoglieva gli appelli e gli originari ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento impugnati e compensando le spese di lite.

4. Avverso tali sentenz e ha proposto separati ricors i per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo nei confronti della Azienda San Giovanni di Venneri R.G. N.7187/2023– N. 8353/2023 –N. 8354/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Angelo e Manco Lucia s.n.c. (ricorso notificato il 28 marzo 2023), e sulla base di due motivi nei confronti di Manco Lucia e Venneri Angelo(ricorsi anch’essi notificati il 28 marzo 2023). Resistono con separati controricorsi l’Azienda San Giovanni s.n.c., Venneri Angelo e Manco Lucia.

5. In data 9 maggio 2024 il consigliere delegato depositava proposte di definizione accelerata de i giudizi , ritenendo manifestamente infondati i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate. In data 24 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate depositava istanzedi decisione delle caus e . Con decreto del 1 ° agosto 2024 è stata quindi fissata l a discussione deiricorsi dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 17 di c embre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memorie. -Considerato che:

1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, versandosi in ipotesi di accertamento nei confronti di società di persone e dei singoli soci, e sussistendo, quindi, un’ipotesi di litisconsorzio necessario in materia.

2. Procedendo quindi ad esaminare i ricorsi in esame, con l’unico motivo di ricorso nei confronti dell’Azienda San Giovanni s.n.c., e con il primo motivo di ricorso nei confronti dei soci Manco Lucia e Venneri Angelo, l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che la sentenza di secondo grado era erronea, per avere ritenuto che nel caso di specie sussistessero le condizioni per l’applicazione dell’art. 102, comma 6, d.P.R. R.G. N.7187/2023– N. 8353/2023 –N. 8354/2023 Cons. est. Valentino Lenoci n. 917/1986, non vertendosi in ipotesi di spese di manutenzione, ma in una fattispecie di costruzione di un nuovo edificio.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Ed invero la C.T.R., con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che, nella specie, non si verta in un’ipotesi di costruzione di nuovo edificio, bensì in una fattispecie di lavori straordinari di ampliamento e ammodernamento di un edificio già esistente. Tale situazione giustifica la deducibilità delle spese sostenute dalla società contribuente ex art. 102, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria di tali spese: infatti, in tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo degli stessi, ex art. 102, comma 6, cit., non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese (Cass. 9 febbraio 2018, n. 3179;

Cass. 20 aprile 2016, n. 7885). Peraltro, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la citata disposizione normativa consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell'eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi) (Cass. 26 marzo 2020, n. 7532).

R.G. N.7187/2023– N. 8353/2023 –N. 8354/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Con il secondo motivo dei ricorsi proposti nei confronti di Manco Lucia e Venneri Angelo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che, nelle sentenze impugnate emesse sui ricorsi proposti dai soci, la C.T.R. aveva erroneamente fatto riferimento alla sentenza emessa in merito al ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. TVP02I00753/2019 (riguardante l’avviso di accertamento del maggior reddito nei confronti della Azienda San Giovanni di Venneri Angelo e Manco Lucia s.n.c.), senza considerare, tuttavia, che detto provvedimento non era ancora divenuto definitivo.

Anche tale motivo è infondato. La Corte regionale, nel motivare la propria decisione di accoglimento dell’appello in favore dei soci, ha semplicemente richiamato e fatto proprie le motivazioni della sentenza di secondo grado pronunciata in favore della società Azienda San Giovanni s.n.c., della quale i contribuenti sono soci, senza far valere alcun giudicato esterno. Trattasi di motivazione per relationem, che fa riferimento ad un distinto provvedimento chiaramente individuabile, e che si fonda sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, versandosi in ipotesi di accertamento di redditi nei confronti di una società di persone, che sono imputati per trasparenza direttamente ai soci.

4. Consegue il rigetto dei ricorsi. R.G. N.7187/2023– N. 8353/2023 –N. 8354/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., la ricorrentedeve essere condannataal pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 700 ,00 per ogni controricorrente , nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che viene determinata in € 700,00per ciascun ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione dei ricorsi n. 8353/2023 R.G. e n. 8354/2023 R.G. al ricorso n. 7187/2023 R.G. Rigetta iricorsi riuniti. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 ciascunoper compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti,dell’ulteriore somm