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Ordinanza — n. 7655/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal regarding independent sanction against property buyer and VAT applicability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7655/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's appeal against the tax agency, ruling that sanctions for irregular invoices can be issued independently of the tax assessment notice. The court found the agency's separate sanction against the property buyer valid and the property's sale taxable under VAT law. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded for a new examination of the buyer's control over the invoice.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/1997; Art. 17 d.lgs. n. 472/1997: Sanctions for irregular invoices may be imposed via an autonomous act distinct from the tax assessment notice when directed at a specific recipient like a property buyer, and sales by municipalities are taxable if organized like commercial activities.

Parole chiave

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independent tax sanction irregular invoice penalty VAT applicability municipal property sale tax appeal procedure sottrazione dell'iva impugnazione di decisioni amministrative procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/1997
1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs.
Art. 16 d.lgs. n. 472/1997
2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte , le sanzioni collegate al tributo sono irrogate « unitamente all'avviso di accertamento ex art. 16 d.lgs.
Art. 17 d.lgs. n. 472/1997
472 del 1997 o con distinto ed autonomo atto ai sensi del successivo art. 17 d.lgs.
Art. 4, secondo comma del D.P.R. n. 633/1972
471 del 1997 e dell’art. 4, secondo comma, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30398 del 27/10/2021
citato, purché tale atto sia emesso contestualmente al menzionato avviso» (Cass. n. 30398 del 27/10/2021).
Cass. n. 35435 del 01/12/2022
Cass. n. 35435 del 01/12/2022).
Cass. n. 4835 del 15/02/2022
Cass. n. 24133 del 09/09/2024
Cass. n. 14275 del 08/07/2020
Cass. n. 14275 del 08/07/2020; Cass.
Cass. n. 23256 del 27/09/2018
14275 del 08/07/2020; Cass. n. 23256 del 27/09/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26511/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- BARNABÒ ANTONIO, elettivamente domiciliato in ANGERA , PIAZZA PARROCCHIALE, 20, presso lo studio dell’avvocato BARANZINI GIANCARLO (BRNGCR79R28A290F),che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST.BRESCIA n. 2161/65/16 depositata il 12/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2161/65/16 del 12/04/2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate (di seguito AE ) nei confronti della sentenza n. 125/10/15 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Antonio Barnabò avverso l’atto di contestazione sanzioni relative all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente di non avere sottoposto ad IVA l’acquisto di una palazzina a rustico di proprietà del Comune di Covo. 1.2.La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che la comminatoria dellesanzion i non avrebbe potuto essere effettuata con atto di contestazione separato rispetto all’avviso di accertamento «recante la matrice causale della pretesa impositiva asseritamente evasa».Osservava, altresì, la CTR che «a tale conclusione [era] dato pervenire anche a prescindere dall’esito del giudizio RGA 2754/15 in pari data trattato da questo Collegio con decisione che peraltro aggiunge, sotto un distinto ma logicamente antecedente profilo di merito, la statuizione di infondatezza delle pretesa sanzionatoria». 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Antonio Barnabò si costituiva tardivamente in giudizio, senza depositare controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito illustrati. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non possa procedere a contestare autonomamente al cessionario la sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del menzionato decreto legislativo, che ha introdotto una specifica sanzione per il cessionario che riceve una fattura irregolare. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 4, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per non avere la CTR ritenuto assoggettabile ad IVA la cessione del bene acquisito da Antonio Barnabò. 2.Il primo motivo, con il quale si assume la legittimità dell’autonomo atto di contestazione, è fondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte , le sanzioni collegate al tributo sono irrogate « unitamente all'avviso di accertamento ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 o con distinto ed autonomo atto ai sensi del successivo art. 17 d.lgs. citato, purché tale atto sia emesso contestualmente al menzionato avviso» (Cass. n. 30398 del 27/10/2021). 2.2.Peraltro, l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti del cedente e non anche del cessionario, il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 risponde unicamente della mancata regolarizzazione del la fattura e non già del pagamento dell’imposta (cfr.

Cass. n. 35435 del 01/12/2022). La contestazione nei confronti del cessionario è, dunque, del tutto autonoma rispetto a quella proposta nei confronti del cedente e ad essa non collegata, sicché correttamente l’Amministrazione finanziaria ha proceduto con autonomo atto di contestazione. 3.Il secondo motivo, con il quale si evidenzia l’assoggettabilità ad IVA dell’operazione intervenuta tra il Comune di Covo e l’attuale resistente, è fondato nei limitidi cui appresso si dirà. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di IVA, la vendita compiuta da un comune, mediante l'asta di cui all'art. 73, lett. d), del r.d. n. 827 del 1924, di un immobile acquisito in esito al fallimento di una società alla quale il comune stesso aveva ceduto l'area affinché fosse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, è imponibile qualora l'ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e ne sia stato incassato il controvalore» (Cass. n. 4835 del 15/02/2022). 3.2.La superiore sentenza ha cassato con rinvio la decisione della CTR n. 2159/65/16, con la quale è stata affermata la non assoggettabilità ad IVA dell’operazione intervenuta tra il Comune di Covo e Antonio Barnabò. 3.3.Ne consegue che l’accertamento in base al quale il giudice di appello ha assunto l’infondatezza dell’atto di contestazione non è più idoneo a fondare la decisione assunta, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, chiamataa valutare i limiti del controllo del cessionario sulla fattura emessa dal cedente ai fini dell’applicabilità della sanzione contestata (cfr., da ultimo, Cass. n. 24133 del 09/09/2024;

Cass. n. 14275 del 08/07/2020; Cass. n. 23256 del 27/09/2018). 4.In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui si è detto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la determinazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, quest’ultimo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grad