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Ordinanza Interlocutoria — n. 7653/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders joint hearing due to pending identical case on same tax year.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7653/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal and ordered a joint hearing with another pending case regarding the same tax year. Euroimport argued for separate proceedings, but the Court found another case (R.G. n. 3271/2023) involved the identical subject matter. Consequently, the Court ruled that the conditions for a summary decision in chambers were not met, necessitating a public hearing for unified treatment.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380 ter cod. proc. civ.: When identical cases are pending before the same court, the Court must order a joint hearing rather than deciding in chambers to ensure uniform interpretation of the law.

Parole chiave

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joint hearing requirement identical subject matter pending identical cases summary decision exclusion uniform interpretation of law importazione e immissione sul mercato computo dell'IVA politica delle importazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
3.AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod.
Art. 380 ter cod. proc. civ.
3.AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod.
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3303/2024 R.G. proposto da : EUROIMPORT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIANA 15, presso lo studio dell’avvocato FRATINI FRANCESCO (FRTFNC72C30G478K), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato ETTORRE MARCO (TTRMRC70D24G337B) -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE n.04/02/24 depositata i l 11/01/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 04/02/24 dell’11/01/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (di seguito CGT2) respingeva l’appello principale proposto da Euroimport s.r.l. (di seguito Euroimport) e accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 559/01/23 della Commissione tributaria provinciale di Torino(di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti da Euroimport avverso due avvisi di accertamento concernenti IVA relativaagli anni d’imposta 2016 e 2017. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi l’Amministrazione finanziaria riteneva assoggettabili ad IVA le operazioni compiute dalla società contribuente, la quale si occupava di acquistare, per conto di clienti privati che operavano via internet, pneumatici in altri Paesi della UE (in particolare, in Germania e Belgio), per poi consegnarli ai clienti trattenendo una commissione per l’attività espletata. 1.2.La CGT2 respingeva l’appello principale proposto da Euroimport evidenziando che, in applicazione dell’art. 40, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, la vendita operata dalla società contribuente era assoggettabile ad IVA in Italia.

Veniva, invece, parzialmente accolto l’appello di AEcon riferimento alla rideterminazione delle sanzioni. 2.Avverso la sentenza di appello Euroimport proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. 4.Euroimport depositava controricorso avverso il ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 09/10/2024, Euroimport ha chiesto un rinvio al fine di definire le pendenze attualmente in essere con AE ma quest’ultima non ha aderito alla richiesta della ricorrente. 1.1.Sussiste, tuttavia, altra controversia pendente davanti a questa Corte, recante il R.G. n. 3271/2023 e avente il medesimo oggetto, riferendosi ad altra annualità d’imposta. 1.2.

Appare, pertanto, opportuno procedere alla trattazione unitaria delle cause e, avuto conto della rilevanza nomofilattica del contenzioso, si ritiene che non sussistano le condizioni l’esame delle stesse in camera di consiglio. 2.Va, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione unitaria del presente procedimento e del procedimento R.G. n. 3271/2023 in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione unitaria del presente procedimento e del proc