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Ordinanza Interlocutoria — n. 7651/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing to clarify territorial jurisdiction over joint liability in VAT recovery cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and incidental counter-appeal, ruling that the lower court's partial acceptance of the appeal was procedurally correct. The appellant argued for nullity due to insufficient reasoning and contested the application of joint liability sanctions, while the tax agency claimed the lower court erred in disapplying them. The court decided to remand the case to a new hearing because the issue of whether joint liability determines territorial jurisdiction requires further examination in public session.

Regesto Legislator

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Art. 40 DPR n. 633/1972; Art. 360 c.p.c.: In VAT recovery cases, the territorial jurisdiction of the tax office is determined by the fiscal domicile of the taxpayer at the time of declaration or payment, regardless of joint liability, necessitating a new hearing to clarify this nomofilactic issue.

Parole chiave

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VAT recovery joint liability territorial jurisdiction fiscal domicile Cassation remand tax administration nomofilactic issue frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n.
Art. 118, of the Transitional Provisions to the Code of Civil Procedure
civ., dell’art. 118 disp.
Art. 36 and 61 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1, paragraph 938, of Law no. 205 of 2017
5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 5 of D.Lgs. 18 December 1997, no. 472
205 del 2017 e dell’art. 5 del d.lgs.
Art. 13 and 15 of D.P.R. no. 633 of 1972
civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n.
Art. 1, paragraph 937, of Law no. 205 of 2017
5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 40 of D.P.R. no. 633 of 1972
civ., la violazione dell’art. 40, primo comma, del d.P.R.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14985 of 15/07/2020
Cass. n. 21399 of 06/10/2020
Cass. n. 23659 of 24/09/2019
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8313/2024 R.G. proposto da : MGP S.R.L., elettivamente domiciliata in VENEZIA – MESTRE , VIA TORINO N. 151/A DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato TOSI LORIS (TSOLRS57A29L736O),che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3036/17/23 depositata i l 11/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3036/17/23 dell’11/10/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto da MGP s.r.l. (di seguito MGP) nei confronti della sentenza n. 2931/13/22 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (di seguito CGT1), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un atto di recupero concernente l’IVA relativa agli anni d’imposta 2019 e 2020. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente, quale destinatario registrato, la responsabilità, in solido con l’acquirente, in ordine al mancato versamento dell’IVA su acquisti di carburanti da parte di Klass s.r.l.

In particolare, detti acquisti sarebbero avvenuti senza l’immediato assolvimento dell’imposta in ragione di documentazione rivelatasi contraffatta. 1.2.La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello di MGP, con esclusivo riferimento ai motivi concernenti le sanzioni, mentre veniva confermata integralmente la sentenza di primo grado con riferimento al recupero dell’imposta. 2.Avverso la sentenza di appello MGP proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito ADE) resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso principale di MGP è affidato a sette motivi, di seguito brevemente illustrati. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente ed inintellegibile con riferimento a vari motivi di appello, limitandosi a riportare le considerazioni dell’ADE ovvero della sentenza di primo grado, senza svolgere un autonomo ragionamento in relazione alle deduzioni della società contribuente. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione contraddittoria e, come tale, inintellegibile in ordine alla responsabilità solidale nel pagamento dell’IVA di MGP, ritenuta esente da qualsiasi colpa in quanto raggirata da Klass s.r.l. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 40, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per non avere la CGT2 rilevato l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Milano dell’ADE. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e dell’art. 42 Cost., per avere la CGT2 violato i principi in materia dicontraddittorio anticipato. 1.5.Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 937 e 938, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, per avere la CGT2 omesso di considerare che la consegna della ricevuta di pagamento dell’IVA al depositario registrato da parte del suo cliente è condizione necessaria e sufficiente per esimerlo da qualsivoglia responsabilità. 1.6.Con il sesto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 938, della l. n. 205 del 2017 e dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CGT2 ritenuto chela solidarietà del depositario sarebbe stata introdotta dal legislatore a titolo di sanzione, con conseguente applicazione dei criteri propri delle sanzioni e del principio di proporzionalità comunitario. 1.7.Con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1, comma 937, della l. n. 205 del 2017, per avere la CGT2 errato nel non escludere le accise dalla base imponibile IVA. 2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale ADE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, violazione dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CGT2 erroneamente disapplicato le sanzioni. 3.Il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia l’incompetenza territoriale dell’Ufficio che ha proceduto al recupero, ha natura preliminare. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In materia di accertamento d'IVA, l'art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la competenza per territorio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate - pena l'illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali - si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all'atto del versamento (od omesso versamento) dell'imposta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo» (Cass. n. 14985 del 15/07/2020). 3.2.Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica, oltre che confermata dalla sentenza impugnata (pag. 5), che il domicilio fiscale di MGP è nel Veneto, mentre l’atto di recupero è stato emesso dalla Direzione Provinciale II di Milano dell’ADE.

Quest’ultima, peraltro, aveva proceduto nei confronti del responsabile in solido Klass s.r.l. 3.3.Orbene, mentre la CGT2 sostiene che, trattandosi di responsabilità solidale, la verifica sarebbe stata correttamente compiuta dall’ufficio territorialmente competente, individuandosi quest’ultima con riferimento al domicilio fiscale di Klass s.r.l., la ricorrente afferma, di contro, che l’emissione dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere demandata necessariamente all’Ufficio territorialmente competente, essendo irrilevante la sussistenza di una responsabilità solidale. 3.4.La tesi di MGP sembrerebbe trovare conferma in alcune pronunce di questa Corte (cfr.

Cass. n. 21399 del 06/10/2020; Cass.n. 23659 del 24/09/2019). Peraltro, trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, il Collegio ritiene opportuno il suo approfondimento in pubblica udienza. 4.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la