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Ordinanza — n. 7644/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, noting no double fee applies to voluntary withdrawals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7644/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished after the plaintiff formally withdrew their appeal against the tax agency. Although the withdrawal was notified to the opposing party, it lacked the required signature for formal acceptance, yet the court still recognized the plaintiff's intent to end the litigation. Consequently, the judge ruled that the extraordinary double fee for withdrawal does not apply, as it is strictly limited to rejected or inadmissible appeals.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings without triggering the extraordinary double fee, which applies only to rejected or inadmissible appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings double fee rule tax administrative litigation voluntary dismissal rinuncia al reddito computo dei contributi disposizioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 luglio 2022, n. 21182
ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 4075 /20 2 3 R.G. proposto da RINALDI FERNANDO IGNAZIO FLAVIO, rappresentato e difeso per mandato speciale apposto in atto separato prodotto unitamente al ricorsodall’avv. Luigi Crusco (PEC: avv.luigicrusco@pec.giuffre.it ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRAT E in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato pressoi cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del la Calabria n. 3929 / 02/2 2 depositata in data 21/12/2022;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 13/02/2025d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:rinunciaal ricorso Cons.Est. Roberto Succio - 2 -è in atti rinuncia al ricorso, con la quale il ricorrente dichiara di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscalee rinunciare al ricorso; -tale atto risulta notificato alla controparte ma non vistato da questa; -va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio , con compensazione delle spesedi lite ; - infine, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 11 5 del 2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ; p.q.m. dichiaraestinto il giudizio; compensa le spese proc