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Ordinanza — n. 7636/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses jurisdiction objection, ruling partial non-tributory debt must be remitted to ordinary court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7636/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision regarding a preliminary mortgage notice involving mixed tax and non-tax debts. The appellant argued the Regional Tax Court lacked jurisdiction over the non-tributory portion of the debt, while the lower court proceeded to rule on the merits. The court held that the lower court erred by failing to separate the non-tributory debt and remitted the case for the ordinary court to handle that specific portion.

Regesto Legislator

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Art. 77 d.P.R. 602/1973; Art. 2 d.lgs. 546/1992: When a preliminary mortgage notice covers both tax and non-tax debts, the tax court must declare lack of jurisdiction for the non-tax portion and remit the case to the ordinary court, while deciding only on the tax debt.

Parole chiave

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preliminary mortgage notice mixed tax and non-tax debts lack of jurisdiction remittal to ordinary court tax court competence iscrizione di un'ipoteca legale assicurazione delle ipoteche IPA = Strumento di assistenza preadesione

Disposizioni normative citate

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Art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
di Roma di accoglimento del ricorso del contribuente avverso la comunicazione preventiva d’ iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R.
Art. 2 d.lgs. 546 del 1992
1 c.p.c., il difetto di giurisdizione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 546 del 1992.
Art. 360, comma 1 n. 1 c.p.c.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 1 c.p.c., il difetto di giurisdizione per violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.
art. 77 d.P.R. 602 del 1973
di Roma di accoglimento del ricorso del contribuente avverso la comunicazione preventiva d’ iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602 del 1973, emessa nei confronti di Claudio Mastracci, sulla base delle cartelle di pagamento nn.
art. 77 d.P.R. 602 del 1972
360, comma 1 n.3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. 602 del 1972.
art. 2872 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 14831 del 05/06/2008
Sez. U, Sentenza n. 8928 del 17/04/2014
anche Sez. U, Sentenza n. 8928 del 17/04/2014; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 26835 del 18/12/2014
8928 del 17/04/2014; Sez. 5, Sentenza n. 26835 del 18/12/2014).
Cass. Sez. U., 18/09/2014, nn. 19667 e 19668
(Cass. Sez. U., 18/09/2014, nn. 19667 e 19668).
Sez. 5, Ordinanza n. 29364 del 23/12/2020
dell'importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo” (Sez. 5, Ordinanza n. 29364 del 23/12/2020, Sez.
Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020
29364 del 23/12/2020, Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020; cfr.
Sez. 5, Ordinanza n. 39660 del 13/12/2021
Sez. 5, Ordinanza n. 39660 del 13/12/2021, in tema di cartella esattoriale; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016
39660 del 13/12/2021, in tema di cartella esattoriale; Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7070/2017 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONEs.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato F rancesco Piselli (PSLFNC49T28H501V) , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: francesco.piselli@pecavvocatirieti.it -ricorrente- CONTRO MASTRACCI CLAUDIO -intimato- avverso SENTENZAdella Commissione tributaria regionale del Lazio n.8274/2016 depositata i l 13/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN.

FATTI DI CAUSA 1. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ricorre avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio di cui in epigrafe , che ha rigettato l’appello dell’agente per la riscossione contro la sentenza della C.T.P. di Roma di accoglimento del ricorso del contribuente avverso la comunicazione preventiva d’ iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602 del 1973, emessa nei confronti di Claudio Mastracci, sulla base delle cartelle di pagamento nn. 097 20100094375561000; 097 20130118482120000, relative al recupero di maggior IRPEF e addizionali regionali e comunali, IRAP ed IVA, per l’anno di imposta 2006, nonché dell’avviso di accertamento n. TK7011000620/2012 relativo a maggior IRPEF IRPEF e addizionali regionali e comunali, IRAP ed IVA, per l’anno di imposta 2007.

2. La C.T.R., ritenuta - diversamente dal primo giudice - legittima l’iscrizione di ipoteca sulla prima casa, ha affermato che egualmente l’iscrizione è da considerarsi nulla perché emessa, anche se in parte, su crediti di natura non tributaria, come riconosciuto dalla stessa parte appellante, essendo la cartella di pagamento n. 097 20090231728490000, riportata a pag. 3 della comunicazione preventiva di ipoteca, inerente a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, così collocandosi al di fuori della previsione di cui all’art. 77 d.P.R. 602 del 1973.

3. Claudio Mastracci è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. formula quattro motivi di ricorso.

2. Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 1 c.p.c., il difetto di giurisdizione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 546 del 1992. Rileva che, pur avendo la C.T.R. dato atto che la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria riguardava anche crediti di natura diversa, ciononostante ha deciso nel merito, disattendendo per implicito l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’agente della riscossione in primo grado e ribadita con l’appello. Sostiene che, essendo la cartella di pagamento n. 097 20090231728490000, indicata nel dettaglio del debito, di cui alla comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, già il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione in parte qua, declinando la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, relativamente al credito non tributario.

3. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 53, 56 e 57 d.lgs. 546 del 1992. Assume che la decisione gravata, dopo avere escluso l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria per essere essa caduta sulla prima casa del contribuente, nondimeno ne ha pronunciato la nullità ‘per una ragione diversa da quella espressa’ dalla sentenza di primo grado, fondando, tuttavia la decisione sulla base di un novum, vietato in appello. Ricorda che il contribuente aveva formulato con l’atto introduttivo del giudizio tre motivi di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.

Segnatamente aveva dedotto: il difetto di motivazione dell’atto; la nullità del medesimo per essere l’iscrizione gravante sulla prima casa; la nullità dell’iscrizione ipotecaria per non avere l’agente della riscossione iniziato l’esecuzione forzata entro un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, di cui alcune risalenti nel tempo, senza provvedere a notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal ruolo. Rileva che, a fronte della contestazione di cui al terzo motivo, Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. aveva prodotto documentazione, senza che il ricorrente esercitasse successivamente la facoltà di cui all’art. 24 d.lgs. 546 del 1992.

Ciò necessariamente implicava che l’oggetto del giudizio rimanesse circoscritto ai soli vizi del preavviso di ipoteca. Accogliendo il motivo riguardante la non iscrivibilità dell’ipoteca sulla prima casa, il primo giudice aveva disatteso gli altri motivi. Il contribuente con l’atto di appello ha riproposto la questione di cui al terzo motivo, in quanto non affrontata dalla C.T.P., introducendo, nondimeno, anche la diversa questione relativa alla nullità dell’iscrizione nella sua interezza allorquando essa sia relativa anche a crediti non tributari, così incorrendo nel divieto di domande nuove di cui all’art. 57 d.lgs. 546 del 1992.

Sottolinea che la C.T.R. anziché dichiarare inammissibile il motivo, lo ha accolto, dichiarando la nullità del preavviso di iscrizione.

4. Con il terzo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e segg. d.lgs. 46 del 1999 e 77 d.P.R. 602/1973. Contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’iscrizione ipotecaria che abbia ad oggetto anche crediti di natura non tributaria sarebbe nulla per intero. Obietta che gli artt. 17 e segg. d.lgs. 46 del 1999 hanno esteso l’applicazione dell’art. 77 d.P.R. 602 del 1973 a tutte le entrate riscosse tramite ruolo, anche ove non corrispondenti a crediti tributari. L’art. 17 cit., comma 2 prevede, infatti, che ‘può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali’. Essendo la cartella la cartella di pagamento n. 097 20090231728490000 formata sulla base del ruolo 2009/14359 del Comune di Terracina, la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria è legittima.

5. Con il quarto motivo si duole, ex art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. 602 del 1972. Osserva che avendo il giudice di appello riconosciuto che una delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione fosse relativo ad un credito non tributario, avrebbe dovuto, anziché annullare per intero l’atto, adottare una decisione di merito sostitutiva del medesimo, in ragione della natura di impugnazione-merito, tipica del processo tributario.

6. Il primo motivo è fondato.

7. Si lamenta che il giudice , pronunciando nel merito sull’intera controversia,anche con riferimento ai crediti di natura extra-tributaria posti a base della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata, a bbia in maniera erronea disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione in relazione ai crediti non tributari, ancorché il profilo fosse stato sollevato dalla parte convenuta, sin dal primo grado di giudizio. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS). (Sez.

U, Ordinanza n. 14831 del 05/06/2008; cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 8928 del 17/04/2014; Sez. 5, Sentenza n. 26835 del 18/12/2014).

8. Il principio è pacificamente applicabile anche per il caso di comunicazione del preavviso di iscrizione di ipoteca (cfr. la già citata Cass. n. 26835 /2 014 , massimata, specificamente par. 1.2., in motivazione), di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, va ricordato, “non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (Cass. Sez. U., 18/09/2014, nn. 19667 e 19668).

9. Ne consegue che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alla comunicazione di preavviso dell’iscrizione ipotecaria nella parte relativa alla cartella esattoriale n. 023172849 0000 inerente a crediti non tributari (per sanzioni amministrative a seguito di violazione di norme del codice della strada), rimettere su questo le parti per la riassunzione dinanzi al Giudice di pace territorialmente competente e decidere in ordine alla legittimità dell’atto limitatamente ai crediti tributari, stante il principio secondo il quale:

“In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbia accertato l'invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" l'iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e ad ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c. dell'importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo” (Sez. 5, Ordinanza n. 29364 del 23/12/2020, Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020; cfr. conf. ex multis:

Sez. 5, Ordinanza n. 39660 del 13/12/2021, in tema di cartella esattoriale; Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016).

10. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi.

11. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac