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Decreto — n. 7591/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 7591/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the automatic termination triggered by the transmission of a list of cases for closure under the new tax law. The lower court found that the absence of a formal denial of extinction in the transmitted list satisfied the statutory requirements for case closure. Consequently, the appeal was dismissed because the procedural condition for extinction had already been met by the administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When the transmission of a case list for closure occurs without a formal denial of extinction, the proceedings are automatically terminated, barring further litigation unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax law reform automatic termination case closure list civil procedure dismissal contenzioso tributario differimento dell'imposizione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LAZIOn.9257/09/2018 depositata il 20/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19193/2019 R.G. proposto da : NISTRI RANELLETTI LUDOVICA, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCIONI ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIOn.9257/09/2018 depositata il 20/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 10/03/20