Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinct, ruling that the case terminated automatically under specific provisions of the 2023 tax decree. The plaintiff, The Space Cinema 1 SPA, challenged a lower court's decision based on an administrative act listing the case for closure. The court upheld the extinction because the legislative framework mandated termination upon the transmission of the case list, leaving no room for further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: Proceedings are automatically extinguished when the case is listed for closure, terminating the litigation without the need for a specific judicial order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27627/2019 R.G. proposto da : THE SPACE CINEMA 1 SPA, rappresentata e difesa dallo STUDIO CHIOMENTI, dagli avvocati DI SIENA MARCO, ANTONINI MASSIMO GUIDO, PELLECCHIA IRENE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 888/ 10/ 2019 depositata il 20/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/03/2025 I