Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct, dismissing the appeal filed by Bevi 2000 SRL against the Lazio Regional Court's judgment. The lower court had ruled that the process terminated automatically because the tax agency transmitted a list of extinguished lawsuits under Article 40 of the 2023 decree, confirming the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural extinction, leaving the case closed without a substantive review of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The transmission of a list of extinguished lawsuits by the tax authority pursuant to the 2022 law automatically terminates the civil proceedings, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16975/2019 R.G. proposto da : BEVI 2000 SRL(in persona del leg. rapp. Giuseppe Piperno), rappresentata e difesadall'avvocato SEPIO GABRIELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST. LATINAn.8532/19/2018 depositata il 05/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 10/03/2025 Il