Italian court dismisses tax appeal cassation due to withdrawal and procedural nullity arguments rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe heirs of Angelo Arceri withdrew their cassation appeal against a tax court decision regarding 1986 VAT adjustments. Although the appellants argued the appeal notice was invalid because it was served to the deceased decedent rather than his heirs, violating the principle of contradictory proceedings, the court noted the formal withdrawal. Consequently, the court declared the proceedings extinguished and ordered the compensation of litigation costs for the entire procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: The court declares proceedings extinguished upon withdrawal, rejecting nullity arguments regarding service to a deceased party when the appeal is subsequently withdrawn.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26726del ruolo generale dell’anno 2017, proposto Da Vincenzo Arceri, Concetta Arceri, Maria Rosa Arceri, nella qualità di eredi legittimi di Angelo Arceri, rappresentati e difesi dall’Avv.to Donato Patera, in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Tommaso Manferoce, in Roma, Piazza Vescovio n. 21; -ricorrenti - Oggetto: Tributi RINUNCIA AL RICORSO- ESTINZIONEContro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - resistente - per la cassazione della sentenzan. 2438/8/2016 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, depositata in data 27 settembre 2016, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;
RILEVATO CHE 1. Vincenzo Arceri, Concetta Arceri, Maria Rosa Arceri, nella qualità di eredi legittimi di Angelo Arceri, propon gono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Angelo Arceri avverso la sentenza n. 134/01/1999 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, titolare di azienda agricola, avverso l’avviso di rettifica parziale emesso, ai fini Iva, per l’anno di imposta 1986.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”.
3. In data 10.2.2025, i contribuenti, nella qualità, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 330 e 330 c.p.c. stante l’effettuata notificazione dell’atto di appello in data 4 luglio 2000 a Angelo Arceri ancorché lo stesso fosse deceduto in data 10.6.2000; in particolare:
1) il ricorso introduttivo era stato proposto da Angelo Arceri, senza ministero di difensore, dinanzi alla CTP di Reggio Calabria che, con sentenza n. 134/01/99, depositata il 19.5.1999, aveva accolto il ricorso;
2) l’atto di appello era stato notificato dall’Ufficio il 4.7.2000 ad Angelo Arceri sebbene- come da documentazione allegata al ricorso (certificato di morte del contribuente) - lo stesso fosse, a tale data, già deceduto, conconseguente violazione del principio del contraddittorio delle parti, dovendo l’atto di impugnazione essere indirizzato direttamente agli eredi e a loro notificato.
2. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalleparti ricorrent i e daldifensore) e notificata all’Agenzia delle entrate ; con essa i ricorrent i chied ono dichiararsi l’estinzione del processo con compensazione delle spese. 3.Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in una valutazione complessiva dell’articolato procedimento.
4. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Sez. 5, Ordinanza n. 26693 del 2024).
P.Q.M.
La Cortedichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra