Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a lower court's ruling based on a specific tax law provision. The tax authority argued that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering automatic extinction. The court upheld this decision, ruling that the procedural mechanism mandated by the law rendered further litigation unnecessary and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a judicial proceeding is automatically extinguished by statutory declaration due to the conclusion of the dispute, the process terminates and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32763/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ROYAL SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato LUCISANO CLAUDIO unitamente agli avvocati GARAVOGLIA MARIO, VULCANO MARIA SONIA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 1752/ 7/ 2018 depositata il 12/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/03/2025 I