Cassation court dismisses appeal due to formal withdrawal of suit under civil procedure code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the tax agency did not participate in the proceedings, the withdrawal was validly executed with authenticated signatures by both legal representatives. Consequently, the court ruled that the litigation ended without addressing the merits or imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal, ritually signed by the parties' representatives, constitutes a valid extinction of the proceeding regardless of the opposing party's lack of defense activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13887/2017 R.G. proposto da : DEGLI AZZONI AVOGADRO CARRADORI VALPERTO rappresentato e difesodagli Avv. Elena Benvegnù e Boris Cagnin, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. TOSCAN A , n. 2151 / 201 6 , depositata il 05/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo2025 dal consigliere Rosanna Angarano . Rinuncia al ricorso Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:
1. Valperto Degli Azzoni Avogadro Carradori ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Pisa che, invece, aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamentocon il quale, per l’anno di imposta 2008, era stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef,un maggior reddito fondiario.
2. In data 31 ottobre 2018 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dando atto dell’accoglimento della domanda di definizione agevolata. Considerato che:
1. Sebbene non via sia prova della definizione agevolata, la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata da entrambi i difensori. Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
2. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. Non sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto dell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione (Cass.01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.