Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7472/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to formal withdrawal of suit under civil procedure code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7472/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the tax agency did not participate in the proceedings, the withdrawal was validly executed with authenticated signatures by both legal representatives. Consequently, the court ruled that the litigation ended without addressing the merits or imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal, ritually signed by the parties' representatives, constitutes a valid extinction of the proceeding regardless of the opposing party's lack of defense activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceeding civil procedure code tax litigation lack of defense activity ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ripresa fiscale aziendale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/12/2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto dell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione (Cass.01/09/2022, n.
Cass. 01/09/2022, n. 25693
Cass. 28/05/2020, n. 10140
25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13887/2017 R.G. proposto da : DEGLI AZZONI AVOGADRO CARRADORI VALPERTO rappresentato e difesodagli Avv. Elena Benvegnù e Boris Cagnin, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. TOSCAN A , n. 2151 / 201 6 , depositata il 05/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo2025 dal consigliere Rosanna Angarano . Rinuncia al ricorso Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:

1. Valperto Degli Azzoni Avogadro Carradori ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Pisa che, invece, aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamentocon il quale, per l’anno di imposta 2008, era stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef,un maggior reddito fondiario.

2. In data 31 ottobre 2018 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dando atto dell’accoglimento della domanda di definizione agevolata. Considerato che:

1. Sebbene non via sia prova della definizione agevolata, la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata da entrambi i difensori. Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

2. Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese. Non sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto dell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione (Cass.01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.