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Ordinanza — n. 7469/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, ordering cessation of dispute and compensation of litigation costs after tax authority remits costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7469/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the matter between the parties ceased and ordered compensation of litigation costs. The tax authority voluntarily remitted the bank guarantee costs to the taxpayer, eliminating the substantive conflict. Consequently, the court ruled that no further decision on the merits was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. n. 546/1992; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The cessation of the subject matter of the dispute is declared when facts arise that eliminate the legal interest in a decision on the merits, such as the voluntary remission of disputed costs by the tax authority.

Parole chiave

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cessazione materia contendere rimborso costi fideiussione compensazione spese lite autotutela Agenzia Entrate giudizio tributario spese bancarie rimborso delle spese spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
- Nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 27 febbraio 2020, n. 5351
Cass., Sez. V, 4 agosto 2017, n. 19568
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12novembre 2015, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8404/2024 R.G. proposto da : T.O. SRL (incorporante la Baimmobil SRL) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato difeso dall'avvocato Federica Fregni, con domicilio digitale ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, n. 965/2023 depositata i l 16 ottobre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – La Baimmobil s.r.l., in qualità di società controllata dalla Società BRT s.p.a., a seguito della partecipazione alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi del D.M. 13.12.1979, ha rilasciato, a favore dell'Agenzia delle entrate di Bologna, la fideiussione bancaria n. 2009851, sostenendo il costo di euro 19.392,43, a garanzia dell'eccedenza del credito IVA trasferita al gruppo relativa alla dichiarazione IVA anno 2009, come previsto dall'art 38 -bis del d .P.R. n.633/72.

Dalla dichiarazione IVA sono emerse eccedenze di credito di imposta trasferite al gruppo nell'anno 2009, pari ad euro 2.239.311,00 che la Baimmobil s.r.l. ha regolarmente compensato. La Baimmobil s.r.l. ha presentato istanza di rimborso del costo sostenuto per la suddetta fideiussione; stante il silenzio rifiuto dell'Agenzia, ha proposto ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale. Con la sentenza n. 324/02/19, la Commissione Tributaria provinciale di Bologna ha respinto il ricorso. 2. – Avverso la sentenza ha interposto appello la società contribuente.

L’Ufficio si è costitui t a in giudizio chiedendo la conferma della pronuncia di prime cure. Con sentenza n. 965/2023, depositata in data 16ottobre 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia - Romagna ha rigettato l'appello. 3. – La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –L’Agenzia delle entrate ha ritenuto, nella fattispecie, fondata la denunciata violazione dell’art. 8 co. 4 l . 212/2000 e, pertanto, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, ha riconosciuto come spettante il diritto al rimborso del contribuente,come risulta dalla nota 0001414.16-05-2024 in atti, con cui è stato richiesto alla sezione rimborsi di procedere al pagamento di quanto spettante alla società.

Ha pertanto richiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 1.1. - Nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, con la conseguenza che non può desumersi dall'avvenuta definizione, in altro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo che consegua da distinti presupposti (Cass., Sez.

V, 27 febbraio 2020, n. 5351). La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass., Sez. V, 4 agosto 2017, n. 19568). Come emerge dalla documentazione in atti, l'Agenzia delle entrate ha disposto in data 16 ottobre 2023,in favore della parte ricorrente, il rimborso da costo da fideiussione bancaria n. 2009851, oggetto del presente contenzioso.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. 2. –Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l.n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere; compensa, tra