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Decreto — n. 7467/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by automatic declaration of extinction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 7467/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the tax authority's submission of a declaration of extinction. The lower court ruled that the case ended automatically under Article 1, Section 198 of Law No. 197/2022 due to the absence of a formal denial. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural path had already closed by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished upon the transmission of a declaration of extinction to the court, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation procedural closure declaration of extinction civil procedure law contenzioso tributario assoggettamento all'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
1040/ 06/ 2022 depositata il 18/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25235/2022 R.G. proposto da : SIMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PAGANI MARCO unitamente all'avvocato GIUFFRE' ELENA MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO, rappresentata e difesadall’l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1040/ 06/ 2022 depositata il 18/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 10/03/2025