Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7413/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 7413/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax agency's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General State Attorney, had not requested a ruling on the termination proposal despite the lapse of time. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to declare the appeal renounced and extinguish the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit automatic renunciation tax administrative litigation rimborso delle spese deduzione delle spese professionali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate atteso l’avvenuto sgravio degli importi richiesti da parte dell’Ufficio nelle more della presentazione del ricorso;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22200/2024 R.G. proposto da : TOFFETTI BRUNO -ricorrentenon costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.65/2024depositata il 09/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate atteso l’avvenuto sgravio degli importi richiesti da parte dell’Ufficio nelle more della presentazione del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso