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Ordinanza — n. 7404/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal where missing VIES registration does not invalidate intra-community VAT exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7404/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's cassation appeal against a lower court ruling that allowed a company to deduct VAT on intra-community acquisitions. The Agency argued the company lacked VIES registration status during the transaction period, yet the lower court upheld the deduction based on substantive conditions. The court ruled that missing VIES entry is merely a formal defect and does not invalidate the exemption unless fraud is suspected. Consequently, the decision stands because the company met all substantive requirements for VAT non-imposition.

Regesto Legislator

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Art. 35, co. 15-quater d.P.R. n. 533/1972; Art. 360, n. 3 c.p.c.: In intra-community supply cases, the absence of VIES registration is a formal defect that does not invalidate the VAT exemption regime unless fraud is suspected.

Parole chiave

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intra-community supplies VAT exemption regime VIES registration status formal defect principle fraud suspicion threshold Revenue Agency appeal VAT deduction validity assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35, co. 15-quater d.P.R. n. 533 del 1972
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 15-quater d.P.R. n. 533 del 1972, dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, n.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
110418, in relazione all’art. 360, n.
Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, n. 188376
Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, n. 110418

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10006 del 2018
Cass. n. 25651 del 2018
Cass. n. 12822 del 2021
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-21/16, 9 febbraio 2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5865/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGRI IMPORT SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 4217/ 06/ 2020 depositata il 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L’Agenzia notificava ad Agri Import s.r.l. un avviso di accertamento mirato a recuperare importi fiscali, contestando alla contribuente di aver computato in detrazione, alla stregua di acquisti intracomunitari ex art. 38 d.l. n. 331 del 1993, operazioni effettuate fra l’1 gennaio 2011 e il 20 ottobre 2011 con soggetti di nazionalità francese e tedesca, ancorché non rivestisse in detto periodo lo status di operatore intracomunitario, essendo stata inclusa nell’archivio telematico VIES soltanto a decorrere dalla predetta data del 20 ottobre 2011.

La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Sicilia ha rigettato il successivo appello erariale. L’Agenzia affida ora il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 15-quater d.P.R. n. 533 del 1972, dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, n. 188376 e del 12 giugno 2017, n. 110418, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente considerato intracomunitarie operazioni prive della preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e dell’inclusione nell’archivio VIES del soggetto richiedente.

Il motivo è infondato. Non rileva la violazione meramente formale relativa alla mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identificazione del richiedente, né l’inclusione nel registro VIES dell’operatore. Questa Corte ha affermato condivisibilmente che “In tema di cessioniintracomunitarie, la mancata iscrizione dell'impresa cessionaria nel registro "Vies" non costituisce indizio della inesistenza dell'operazionepoiché, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16), ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità dell'IVA, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali, salvo i casi di frode” (Cass. n. 10006 del 2018).

La Corte nomofilattica ha soggiunto efficacemente che “In tema di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, quando la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d'imposta nello Stato d'appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l'esistenza di una frode” (Cass. n. 25651 del 2018).

L’assetto dei principi è completato dal principio di recente affermazione, al lume del quale “In tema di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata comunicazione da parte del soggetto passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale, che non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, sempre che la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d'imposta nello Stato d'appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l'esistenza di una frode” (Cass. n. 12822 del 2021).

Il giudice di secondo grado si è posto sulla scia dell’orientamento nomofilattico, il che postula i