Cassation court dismisses late tax appeal by religious congregation due to actual knowledge of judgment in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the Congregation of the Holy Disciples of the Divine Master knew of the appellate judgment in June 2020, long before filing the appeal in January 2022. Although the Congregation argued it was an involuntary default due to lack of prior notification, the court found the statute of limitations began when the party actually learned of the decision. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the Congregation was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; d.lgs. n. 546/1992: A party deemed a defaulting litigant loses the right to appeal if they actually knew of the proceedings, causing the limitation period to run from the date of such knowledge rather than the publication of the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2503/2022 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO N 18, presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA CARMINE (GRSCMN71E21F735O) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ARMENANTE ALBERTO (RMNLRT67H11H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8833/2018 depositata il 14/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio con la sentenza n.8833/03/2018, depositata in data 14.12.2018, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto da Roma Capitale, rigettava il ricorso proposto dalla Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro avverso gli avvisi di accertamento ICI annualità 2010/2011.
2. La suddetta Congregazione ha proposto ricorso per cassazione della base di tre motivi, rilevando, preliminarmente, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.327, comma 2, c.p.c., e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, disciplinanti la rimessione in termini nell’impugnativa del contumace involontario, ossia di colui che dimostri di non avere avuto conoscenza del precedente processo per nullità della notificazione del ricorso, precisando di dover essere ritenuta, a tutti gli effetti, “contumace involontaria” in quanto era venuta a conoscenza del giudizio di appello promosso da Roma Capitale avverso la sentenza CTP Roma n. 25585/2016, avente R.G. 5135/2017, solo in occasione della pendenza di altro procedimento riguardante TASI 2014 e non aveva mai ricevuto notifica né dell’appello né del decreto di fissazione dell’udienza.
3. Roma Capitale ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è da ritenere inammissibile in quanto tardivo non potendosi configurare, nel caso in esame, l’ipotesi di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c. per le ragioni appresso specificate.
2. Osserva questo Collegio che risulta allegata dalla stessa parte ricorrente la circostanza secondo cui la presa di conoscenza della sentenza in esame conclusiva del processo d'appello, e dunque del processo medesimo, è intervenuta oltre due anni prima la proposizione dell’odierno ricorso per cassazione. In particolare la parte contribuente riferisce di avere avuto contezza della sentenza de qua in data 15 giugno 2020 (v. pagg. 7-8 del ricorso) allorquando aveva esaminato le controdeduzioni dell’ente impositore, prodotte in analoga controversia vertente fra le medesime parti, ove si faceva menzione della sentenza della C.T.R. in data 14/12/2018 che aveva riformato la pronunzia di primo grado che aveva, a sua volta, accolto l’impugnazione della Congregazione avverso gli avvisi di accertamento ICI anni 2010 e 2011, assumendo, altresì, di avere proceduto tempestivamente, finanche, ad esaminare il fascicolo d’ufficio RG. 5135/2017 e la sentenza stessa; ciò premesso resta il fatto che il momento di decorrenza del termine di impugnazione deve individuarsi in coincidenza con la suddetta data, momento di effettiva conoscenza della pronunzia de qua. 2.1.
Deve ritenersi, invero, che il “convenuto contumace” decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine di cui all’ art. 327, primo comma, c.p.c. qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza ) che, nonostante la nullità della citazione o della notificazione, egli aveva avuto, comunque, conoscenza del processo, iniziando in tal caso il termine a decorrere non già dalla data di pubblicazione della sentenza, se successiva alla sentenza stessa. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, nel giudizio tributario, il contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine semestrale di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., quando si accerti, anche d'ufficio, in ragione della natura pubblicistica della decadenza, che, nonostante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza medesima (vedi Cass. n. 32777/2022, Cass. n. 17236/2013 nonché S.U. n. 4196/1990).
Poiché nel caso in esame risulta che la Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro ha avuto contezza della sentenza in questa sede impugnata nel giugno del 2020 –come sopra chiarito - l’odierna impugnazione proposta con il ricorso notificato in data 17 gennaio 2022 è da ritenere certamente tardiva.
5. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore di Roma Capitale come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto.