Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the tax authority failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The proceedings involved a dispute between the Italian Revenue Agency and Trissolbia SRL regarding a second-instance tax judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by silence and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24257/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRISSOLBIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma Via GIAMBATTISTA VICO, presso lo studio dell’avvocato SANTACROCE BENEDETTO (SNTBDT63B21H501C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LODOLI LORENZO (LDLLNZ78S21H501W), MASTROMATTEO ALESSANDRO (MSTLSN71H13H501T) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della SARDEGNA n.381/2024 depositata il 30/04/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma,i