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Decreto — n. 7325/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to parties' agreement to settle under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 7325/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinct because the parties had previously agreed to settle the dispute under Article 6 of D.L. 119/2018. The Revenue Agency filed a lawsuit against Angelini Holding and Angelini Finanziaria regarding a tax decision, but the plaintiff subsequently withdrew the appeal. The court ruled that no further proceedings were necessary as the controversy had been resolved by mutual agreement.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; When parties agree to settle a tax dispute, the court must declare the appeal extinct without addressing the merits of the original claim.

Parole chiave

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tax dispute settlement D.L. 119/2018 Article 6 extinction of appeal Revenue Agency mutual agreement resolution differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
119/18 ; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
119/18 ; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 8440/2020proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ANGELINI HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore; ANGELINI FINANZIARIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delLazio, n.4670/ 1 7/20 19 depositata il 29 luglio 2019. Visto l’atto depositato il 9 luglio 2020con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando che le controparti hanno definito la controversiaexart. 6 D.L. 119/18 ; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13/03/2025 Il Pr