Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Alodio S.r.l., did not respond to the court's proposal to terminate the proceedings, while the appellee, Comune Sesto San Giovanni, sought the dismissal and cost allocation. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the appellee's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10590/2024 R.G. proposto da : ALLODIO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato POZZI GIORGIO (PZZGRG71B13H501N) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TASCO GIAMPIERO (TSCGPR51L31H501A) -ricorrente- contro COMUNE SESTO SAN GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE, N.156, presso lo studio dell’avvocato PECORILLA GIUSEPPE (PCRGPP81A08H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARELLO ANTONIO (CHRNTN60T20L419E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.3619/2023depositata il 11/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 27.12.24 ;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom