Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, had not responded to the court's proposal for judgment definition by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13937/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO, elettivamente domiciliato in MONTORIO AL VOMANO VIA CAVOUR, 2 -DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PATELLA FRANCO (PTLFNC65E23C707X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA TERRITORIALE PER LEDILIZIA RESIDENZIALE A.T.E.R. DI TERAMO, elettivamente domiciliatain PESCARA P.ZZA E. TROILO N. 23 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO (DLFLNZ59M05G482M) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ILIO VALERIA (DLIVLR69P49G482D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.880/2023depositata il 27/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 18.1.2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il