Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Next Vision GD SRL, had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the tax agency argued the silence constituted a waiver. The court ruled that this inaction legally extinguished the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal for case termination results in the automatic extinction of the cassation appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21074/2024 R.G. proposto da : NEXT VISION GD SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in GROTTAMMARE VIA TOSCANINI 35, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO ANTONELLO (DMRNNL76R29H769U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro AGENZIA ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO MARCHE n.676/2024depositata il 17/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.031,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/02/2025 IL CONSIGLIERE DELEGA