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Ordinanza — n. 7172/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for insufficient motivation of tax assessment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7172/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, quashing the lower decision and remanding the case. The agency argued the Regional Commission erred by rejecting the appeal solely on the lack of motivation for tax assessment notices, specifically regarding an unstated police report. The court held that motivation can be satisfied by referencing essential content from other documents known to the taxpayer, finding the lower court failed to verify if the notices adequately reproduced the essential elements of the referenced acts.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: The obligation to motivate tax acts can be fulfilled by reference to other documents reproducing the essential content, and the lower court must verify the sufficiency of such reproduction rather than automatically rejecting appeals based on the absence of specific document allegations.

Parole chiave

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tax assessment motivation per relationem principle essential content reproduction tax appeal dismissal insufficient motivation ruling fatture fittizie falsificazione di valori di bollo ufficiali omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l.
Art. 42, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
212 e dell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR erroneamente ritenuto il difetto di motivazione degli atti impositivi in ragione della mancata allegazione del processo verbale di constatazione e degli altri atti richiamati.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1906 del 29/01/2008
Cass. n. 28058 del 30/12/2009
Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass.
Cass. n. 6914 del 25/03/2011
28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass.
Cass. n. 13110 del 25/07/2012
6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass.
Cass. n. 9032 del 15/04/2013
13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass.
Cass. n. 9323 del 11/04/2017
9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass.
Cass. n. 21066 del 11/09/2017
9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017).
Cass. n. 24532 del 09/08/2022
Cass. n. 21670 del 01/08/2024
24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n. 21670 del 01/08/2024).
Cass. n. 24417 del 05/10/2018
a) di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018);
Cass. n. 407 del 14/01/2015
b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass.9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass.
Cass. n. 18073 del 02/07/2008
407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3895/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro SACCHI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINI VIRGINIA M. DE LOS A. (PLLVGN69A64Z600S), rappresentato e difeso dall'avvocato SACCHI ALESSANDRO (SCCLSN64M30F839O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 4741/06/20 depositata il 12/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 4741/06/20 del 12/10/2020 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 735/05/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Silvio Sacchi nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2011 e 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente la responsabilità per l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di Lozere s.r.l., società della quale lo stesso era amministratore di diritto e di fatto. 1.2.La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che gli avvisi di accertamento avevano riprodotto solo in parte il processo verbale di constatazione. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Silvio Sacchi resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente in ragione del passaggio in giudicato della statuizione concernente il difetto di delega. 1.1.Invero, la CTR ha ritenuto di pronunciarsi unicamente sul primo motivo di ricorso, nella prospettazione del giudice di appello sufficiente per il rigetto del gravame; ne consegue che l’ulteriore questione concernente il difetto di delega, pure oggetto di impugnazione da parte di AE, è stata ritenuta assorbita e non già rigettata. 1.2.La questione, pertanto, non è passata in giudicato per difetto di impugnazione, ma dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio a seguito dell’accoglimento del ricorso, per come subito si dirà. 2.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 2.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR erroneamente ritenuto il difetto di motivazione degli atti impositivi in ragione della mancata allegazione del processo verbale di constatazione e degli altri atti richiamati. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso la motivazione o avere reso motivazione apparente in ordine al difetto di motivazione degli atti impositivi. 3.Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. n. 1906 del 29/01/2008;

Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017). 3.2.Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n. 21670 del 01/08/2024). 3.3.Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì:

a) di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018);

b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass.9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008). 3.4.Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai superiori principi di diritto in quanto ha ritenuto il difetto di motivazione degli atti impositivi limitandosi a constatare la mancata allegazione del processo verbale di constatazione e degli atti nello stesso richiamati, senza verificare la sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento (riprodotti ai fini del rispetto del principio di autosufficienza) e senza considerare che il processo verbale di constatazione costituisceun atto conosciuto dal contribuente (e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere necessariamente allegato agli avvisi di accertamento). 4.In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tri