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Ordinanza — n. 7171/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, declaring tax collection case extinguished by simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7171/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax collection case extinguished because the taxpayer successfully applied for a simplified settlement agreement. The taxpayer submitted a payment proposal and the tax authority failed to object within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the administrative appeal was no longer necessary due to the procedural extinction of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The court establishes that a tax collection dispute is extinguished if the taxpayer requests a simplified settlement and the tax authority does not formally reject the proposal within the prescribed period.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax collection procedure administrative appeal extinction simplified tax procedure tax authority objection procedural extinction simplified payment proposal accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 119/2018
Con successiva istanza del 29 ottobre 2024 chiede dichiararsi estinto il giudizio per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l.
Art. 391 c.p.c.
Va pronunciata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., essendosi realizzati i presupposti applicativi della definizione agevolata di cui all’art.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002
435 del 2001 stabilisce i termini nei quali il contribuente deve procedere sia agli acconti, che al saldo, introducendo ‘un obbligo perfetto’, la cui inosservanza espone al pagamento della sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs.
art. 36 bis d.P.R. 600/1973
per l’annullamento della cartella esattoriale -emessa a seguito di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R.
artt. 17 d.P.R. 435 del 2001
mod., nonché degli artt. 17 d.P.R. 435 del 2001, 33, comma 28 l.
art. 17 d.P.R. 435 del 2001
97 del 1977, sottolinea che dall’art. 17 d.P.R. 435 del 2001, può chiaramente trarsi che l’adempimento del pagamento degli acconti fiscali è obbligatorio, trattandosi di tassazione anticipata dei redditi che verranno prodotti nel successivo periodo di imposta.
art. 391 c.p
Va pronunciata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., essendosi realizzati i presupposti applicativi della definizione agevolata di cui all’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8782/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO SPEE S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivament e domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO (RSSDRN36C19A984K) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSI PAOLA (RSSPLA67R53A345T) e CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) -controricorrente- E CONTRO AGENTE RISCOSSIONE L'AQUILA EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante -intimata- avverso SENTENZA della C.T.R. dell’ABRUZZO n. 1225/2015 depositata il 06/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che ha rigettato l’appello dalla medesima formulato avverso la sentenza della C.T.P. di L’Aquila di accoglimento del ricorso della soc. Spee a r.l. per l’annullamento della cartella esattoriale -emessa a seguito di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973 - con la quale era recuperata la somma di euro 60.904,58, di cui euro 38.961,95 a titolo di secondo acconto IRES, ed euro 21.942,63 a titolo di secondo acconto IRAP, oltre a sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 2008.

2. La C.T.R., affermata la legittimazione passiva sia di Equitalia Centro s.p.a., che dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’una, agente della riscossione e l’altra, ente creditore,e rilevato che la società contribuente aveva regolarmente corrisposto il primo acconto, adottando per il secondo acconto il metodo previsionale sulla base della aspettativa del conseguimento di minori redditi, ha considerato che il saldo dovuto ricadesse nella disciplina di cui all’art. 33, comma 28 l. 183/2011.

3. La soc. Spee a r.l. resiste con controricorso. Con successiva istanza del 29 ottobre 2024 chiede dichiararsi estinto il giudizio per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 119/2018 e deposita contestualmente domanda di definizione agevolata datata 21 maggio 2019, corredata dall’attestazione della ricezione dell’Agenzia delle Entrate, nonché modello F24 di pagamento della somma di euro 3.045,00 a saldo dell’importo dovuto, ed osservando che l’Agenzia delle Entrate non ha notificato diniego della definizione entro il 30 luglio 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate formula un unico motivo di ricorso, con cui fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. 97 del 1997 e succ. mod., nonché degli artt. 17 d.P.R. 435 del 2001, 33, comma 28 l. 183 del 2011 e dell’art. 1, comma 1 d.m. 9 aprile 2009. Ripercorrendo la disciplina degli acconti in sede di autoliquidazione, a partire dall’art. 1 l. 97 del 1977, sottolinea che dall’art. 17 d.P.R. 435 del 2001, può chiaramente trarsi che l’adempimento del pagamento degli acconti fiscali è obbligatorio, trattandosi di tassazione anticipata dei redditi che verranno prodotti nel successivo periodo di imposta.

Ed invero,gli acconti debbono calcolarsi in via presuntiva e con riferimento ai redditi dell’anno precedente, essendo la base di calcolo costituita dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute spettanti dalla dichiarazione dei redditi presentata nel periodo precedente. Ricorda che il d.P.R. 435 del 2001 stabilisce i termini nei quali il contribuente deve procedere sia agli acconti, che al saldo, introducendo ‘un obbligo perfetto’, la cui inosservanza espone al pagamento della sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. 471 del 1997.

Tanto è vero che l’art. 36 bis, comma 2 bis del d.P.R. 600 del 1973 consente all’Amministrazione fiscale di iscrivere a ruolo l’importo dell’acconto non versato e la relativa sanzione, ancor prima della presentazione della dichiarazione. Assume che se l’imposta non versata in acconto, alla scadenza del novembre 2008, confluisse nel saldo del giugno 2009 beneficerebbe in modo illegittimo delle agevolazioni previste dall’art. 33, comma 28 l. 183 del 2011, che esclude il pagamento di sanzioni e consente il pagamento di 120 rate mensili.

Osserva che il contribuente che opta per il metodo previsionale, assumendo i relativi rischi, è comunque tenuto, allorquando non versi la seconda rata di acconto alla scadenza a versarla in ritardo, in caso di incapienza della prima rata, a mezzo del ravvedimento operoso, cioè pagando la sanzione e gli interessi in misura ridotta. Sottolinea che l’interpretazione dell’art. 1 del d.m. 9 aprile 2009, come pretesa dal contribuente, forza il divieto di analogia in materia di disposizioni agevolative estendendo il beneficio ad un’ipotesi non prevista.

Conclude facendo rilevare che la tesi dell’Ufficio meglio si concilia con i limiti alle disposizioni agevolative derivanti dal Trattato U.E., come confermati dalla decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015.

2. Va pronunciata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., essendosi realizzati i presupposti applicativi della definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (conv. nella l. 17/12/2018, n. 136). La ricorrente ha prodotto copia della domanda di definizione agevolata della controversia, datata 21 maggio 2019, corredata dall’attestazione della ricezione dell’Agenzia delle Entrate, nonché modello F24 di pagamento della somma di euro 3.045,00 a saldo dell’importo dovuto, pari al 5% del valore della controversia, calcolato ai sensi dell’art. 12, comma 2 d.lgs. 546 del 1992, in euro 60.905,00 ovverosia sull’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Non avendo l’Agenzia delle Entrate notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, come previsto dall’art. 6, comma 12 d.l. 119 del 2018, va pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi comma 13 della medesima disposizione, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.

3. Va, altresì, dato atto che non sussistono i presupposti, di cui all’art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002, del pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, i n quanto la parte ricorrente è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito ed in ragione della declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite da parte della contribuente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13 d.l. 23/10/