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Ordinanza — n. 7170/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling ten-year prescription applies to tax claims while rateization requests interrupt the five-year term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7170/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, ordering the lower court to retry the case. The agency argued that tax claims are subject to a ten-year prescription period, whereas the taxpayer contended a five-year limit applied and that a rateization request interrupted the deadline. The court ruled that the primary tax debts (IRPEF, IRAP, VAT) follow the general ten-year prescription rule, while the lower court erred in applying the shorter five-year term and in failing to recognize the rateization request as an interruptive act.

Regesto Legislator

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Art. 2946, 2948, 2953 c.c.; Art. 2943, 2944 c.c.: Tax claims derived from final judgments are subject to a ten-year prescription period, whereas administrative rateization requests interrupt the ordinary prescription term applicable to specific taxes and penalties.

Parole chiave

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tax prescription period rateization interruption ten year term five year term final judgment effect tax collection rights administrative procedure rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 2946, 2948, n. 4, cod. civ.
Art. 2943, quarto comma, cod. civ.
Art. 2944 cod. civ.
Art. 2953 c.c.
art. 2953 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009
Cass. n. 16730 del 09/08/2016
25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del 09/08/2016).
Cass. n. 24278 del 03/11/2020
Cass. n. 24278 del 03/11/2020) .
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016).
Cass. n. 33213 del 29/11/2023
Cass. n. 7486 del 08/03/2022
33213 del 29/11/2023); e, secondariamente, sanzioni e interessi maturati su detti crediti, soggetti al termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass.
Cass. n. 2095 del 24/01/2023
7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023).
Cass. n. 3414 del 06/02/2024
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2817/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat a in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GAY ITALIA , elettivamente domiciliat a in ROMA , VIALE PARIOLI 59, presso lo studio dell’avvocato TESTA ANTONIO (TSTNTN81A25C096T),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 3575/ 04/ 20 depositata il 17/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 3575/04/20 del 17/11/2020 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) avverso la sentenza n. 14972/47/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Italia Gay nei confronti di un’intimazione di pagamento e di tre delle cartelle di pagamento nella stessa menzionate, concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006. 1.1.La CTR rigettava l’appello di AER evidenziando che il termine di prescrizione dei crediti erariali era stato correttamente individuato dalla CTP in cinque anni, sicché i crediti recati dalle cartelle di pagamento menzionate erano prescritti. 2.AER impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Italia Gay resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di AER è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ., per l’essere il termine di prescrizione delle pretese erariali decennale. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943, quarto comma, e 2944 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR negato valenza interruttiva della prescrizione all’istanza di rateizzazione del credito presentata dalla contribuente. 2.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, con le precisazioni che seguono. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla riscossione dei tributi (o delle sanzioni) previsti per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, è soggetto a l termine di prescrizione generale decennale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (ex multis, Cass.

S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 16730 del 09/08/2016). 2.1.1.Diversamente, nel caso in cui il tributo o la sanzione non siano stat i accertat i da sentenza passata in giudicato, il diritto alla riscossione è soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi ordinari dell'azione amministrativa/tributaria e, quindi, ai termini specificamente previsti per i singoli tribut i o per le singole sanzioni (cfr. Cass. n. 24278 del 03/11/2020) . 2.1.2.In caso di interruzione della prescrizione, inoltre , il relativo termine ordinario di prescrizione (come detto, diverso per i singoli tributi) ricomincerà a decorrere, nella sua interezza, dalla notifica dell’atto impositivo, della cartella di pagamento e di ogni altro atto validamente interruttivo della prescrizione (cfr.

Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016). 2.2.Nel caso di specie, così come più sopra evidenziato, i tributi recati dalle cartelle di pagamento impugnate riguardano, in primo luogo, crediti erariali soggetti al termine di prescrizione decennale (Cass. n. 33213 del 29/11/2023); e, secondariamente, sanzioni e interessi maturati su detti crediti, soggetti al termine di prescrizione quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 2095 del 24/01/2023). 2.3.Inoltre, nella valutazione della decorrenza della prescrizione dei crediti recati dalle cartelle impugnate nel periodo compreso tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell’avviso di intimazione, deve tenersi conto della richiesta di rateizzazione proposta dal contribuente, atteso che «La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti»(Cass. n. 3414 del 06/02/2024). 2.4.Ha, dunque, errato il giudice di appello:

a) nel ritenere tutti i crediti recati dalle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione soggetti al termine di prescrizione quinquennale, termine cui sono soggetti solo sanzioni e interessi e non anche IRPEF, IRAP e IVA, ai quali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale;

b) ad escludere sic et simpliciter la valenza interruttiva della prescrizione della richiesta di rateizzazione. 3.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr