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Ordinanza Interlocutoria — n. 7166/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 7166/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7166/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.97/2019 R.G. proposto da : MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat i e difes i ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro CA.VI.RO SOC . COOP . AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 27, presso lo studio dell’avvocato Giovan Candido Di Gioia che larappresenta e difende unitamente all'avvocato Damiani Francesco; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2196/2017,depositata i l 22 dicembre 2017 .

Regesto Legislator

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art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 7166/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con ordinanza cautelare, il giudice accertava non dovuta all'amministrazione finanziaria la somma di lire 99.050.800 (pari a euro51.155,47), a titolo di imposta dell'accisa per gli ammanchi di alcole riscontrati negli altri serbatoi del deposito fiscale, in quanto rientranti nei limitidi tolleranza della normativa tecnica in materia. In corso di causa entrava in vigore l'art. 59 della l. 342/2000 che modificava l'art. 4 dei T.U. sulle accise. Con memoria istruttoria depositata il 13marzo 2002, la società CAVIROdichiarava di volersi avvalere della norma.

Parole chiave

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ricupero d'imposta procedura per sottrazione d'imposta sospensione della riscossione fiscale sgravio fiscale successivo differimento dell'imposizione accise

Disposizioni normative citate

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art. 331 cod. proc. civ
Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.97/2019 R.G. proposto da : MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat i e difes i ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro CA.VI.RO SOC . COOP . AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 27, presso lo studio dell’avvocato Giovan Candido Di Gioia che larappresenta e difende unitamente all'avvocato Damiani Francesco; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2196/2017,depositata i l 22 dicembre 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. Viste le conclusioni scritte del pubblico ministero. RITENUTO CHE 1. – Con atto di citazione del 30 settembre 19 99, la CAVIRO s.c.r.l. (ora CA.VI.RO Soc. Coop. Agricola) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale dì Bari, il Ministero delle Finanze e la Viscontea Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. , garante per il pagamento dell'accisa nei confronti dell’amministrazione finanziaria, chiedendo che fosse accertata non dovuta la somma richieste dalla Dogana di Foggia e, pertanto, dichiarare nullo l'avviso di pagamento dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) d i Bari dell'11 marzo 19 97.

La CAVIRO s.c.r.l. deduceva di esercitare attività di distilleria con annessodeposito fiscale di alcole, e di essere stata vittima di un furto di alcole dal deposito fiscale, il tutto come accertato dal verbale dei carabinieri intervenuti a seguito dell'allarme dato dal custode dell'azienda. A seguito del predetto evento, l’ UTF di Bari - Ufficio ripartizione di Foggia accertava il quantitativo di alcol sottratto a seguito del furto, e con successivo avviso di pagamento deil'11/03/97 , chiedeva ii pagamento della somma di lire 623.800.320 (pari a euro322.165,93) per imposta di fabb ricazione (accisa) sui quantitativo di alcole ritenuto mancante.

Tanto premesso, la CAVIRO s.c.r.l. impugnava l'avviso di pagamento sul presupposto che l'importo dell'accisa era stato erroneamente determinato, anche su quantitativi di alcolenon compresi nel furto e rientranti nella media dei cali naturali e tecnici, previsti dalla normativa vigente. Si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria, resistendo alla domanda. Nelle more del giudizio,la società corrispondeva alla Dogana di Foggia la somma di lire 522.813.231 (pari a euro 271.010,50), mentre la Viscontea Assicurazioni, in esecuzione della polizza fideiussoria, corrispondeva, a parziale pagamento dell'a vvi so impugnato, la somma di euro121.592,00.

Con ordinanza cautelare, il giudice accertava non dovuta all'amministrazione finanziaria la somma di lire 99.050.800 (pari a euro51.155,47), a titolo di imposta dell'accisa per gli ammanchi di alcole riscontrati negli altri serbatoi del deposito fiscale, in quanto rientranti nei limitidi tolleranza della normativa tecnica in materia. In corso di causa entrava in vigore l'art. 59 della l. 342/2000 che modificava l'art. 4 dei T.U. sulle accise. Con memoria istruttoria depositata il 13marzo 2002, la società CAVIROdichiarava di volersi avvalere della norma.

Con sentenza n. 4029/2014, depositata in data 9 settembre 2014, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda, confermando il provvedimento cautelare emesso in corso di causa quanto alla somma di euro 51.155,47 e rigettando per il resto la domanda di rimborso, ritenendo inapplicabile l'art. 59 della l . 342/2000. 2. – Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a lla Coface Compagnie Francaise d'Assurance puor la Commerce Exteriur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, CA.VI.RO ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Corte d'appello, con sentenzan. 2196/2017, depositata i l 22 dicembre 2017, accertava e dichiarava non dovut o il pagamento della somma di euro322.165,93 richiesta dall’UTF di Bari con l'avviso di pagamento impugnato e, per l'effetto, dichiara va l'indebito pagamento della somma di euro 271.010,50 corrisposta dalla CA.VI.RO in data 13ottobre 1999 e di quella di euro 121.592,00 effettuata dalla Viscontea Assicurazioni e Riassicurazione (ora Coface Compagnie Francaise d'Assurance puor la Commerce Exteriur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia), nella sua qualità di fideiussore della CA.VI.RO, condannando la parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. 3.

–Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società convenuta si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte(art. 380- bis.1, comma 1, cod. proc. civ.). La società ha depositato una memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. – In via preliminare va esclusa inammissibilità del ricorso proposto dall'Agenzia delledogane e dei monopoli.

A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia ( Cass., Sez.

V , 26 febbraio 2019 , n. 5556). 2. –Deve osservarsi che dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito ha partecipato, oltre al Ministero delle finanzee alla CAVIRO Soc . coop . agricola , anche la COFACE Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., già La Viscontea Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. (che si è costituita nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello), alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711;

Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364). Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della COFACE Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della COFACE Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., a cura dei ricorrent i , nel termine di sessanta giorni dalla comunica