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Ordinanza — n. 7165/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when taxpayer completes simplified debt settlement procedure extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7165/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer completed the simplified settlement procedure for tax debts. The taxpayer had paid five installments to settle the tax assessment, which the tax agency confirmed perfected the process. Consequently, the court ruled that the subject matter of the litigation ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; The completion of the simplified settlement procedure for tax debts extinguishes the subject matter of the litigation, leading to the termination of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax debt extinguishment cessation of subject matter termination of litigation tax assessment appeal simplified debt payment tax dispute resolution dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016
–Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 d.l. 193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, presentata dal la contribuente presso l'Agenzia delle entrate in data 10aprile 2017.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass.
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12974/2016 R.G. proposto da : GITRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Bertaggia ed Enrico Dante, presso lo Studio del quale, in Roma, Via Tacito n. 10 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 139/2015 , depositata i l 2 febbraio 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – In data 20 dicembre 2012 la Direzione provinciale di Novara dell’Agenzia delle entrate notificava alla Gitre s.r.l. l’avviso di accertamento n. T7U030202040/2012 per l’anno d’imposta 2007, con cuil’Ufficio affermava di avere acquisito dati sulla raccolta delle giocate da cui sarebbero emersi valori non corrispondenti per eccesso a quelli dichiarati. Ritenendo quindi infedele la dichiarazione della contribuente, l’Ufficio ne rideterminava il reddito per l’anno di imposta 2007, nella misura di euro 1.008.431,00 , a fronte di euro 635.127,00 dichiarati, applicando una maggiore IRES di euro 123.190,00, riferita a un maggior reddito imponibile di euro 373.304.0,una maggiore IRAP per euro 7.933,00, riferita a un maggior reddito imponibile di euro 186.652,00, e disconoscendo l’IVA detratta, oltre a irrogare sanzioni pecuniarie per euro 142.047,60.

La società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara. L'Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 82/03/2013, depositata in data 11luglio 2013, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. 2. – Avverso tale sentenza, proponeva appello l’Agenzia delle entrate. Resisteva con proprie controdeduzioni controparte. Con sentenza n. 139101/16, depositata il 2febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale ha accoltol'appello. 3.

–La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Va in via preliminare dato atto dell'avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 d.l. 193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, presentata dal la contribuente presso l'Agenzia delle entrate in data 10aprile 2017.

Laricorrente ha effettuato il pagamento della prima rata e poi regolarmente le restanti, per un totale di cinque r ate, fino all’ultima del 14febbraio 2024. L’Agenzia delle entrate ha confermato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolatadei carichi relativi all’avviso di accertamento impugnato n. T7U030202040/2012 exart. 6 d.l. n. 193/2016. Il Collegio, dunque, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deci