Cassation court dismisses tax agency appeal for ultra-petition regarding notification of tax collection notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional court ruling that partially annulled a tax payment order. The lower court had declared the order valid for specific tax assessment notices but invalid for additional amounts due to lack of proof regarding the notification of underlying collection notices. The court held that the taxpayers had contested the lack of notification in their appeal, thereby authorizing the appellate court to rule on this issue despite it not being the primary object of the first-instance lawsuit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The principle of correspondence between the request and the judgment does not preclude the appellate court from ruling on the lack of notification of underlying acts if the appellant contested such lack in the appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9234/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege, –ricorrente – contro NEW PLANET PC S.A.S. D’AULERIO PAOLO BENEDETTO LAURA –intimati – Intimazione di pagamento –Avviso di accertamento –Notifica attiprodromici avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MOLISE , n. 441/2021 , depositata in data 1 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. La New Planet PC s.a.s. ed i soci Laura Benedetto e Paolo D’Aulerio impugnavano innanzi alla C.t.p. di Campobasso un’intimazione di pagamento (n. 02720179000983413000) emessa ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1972 anche in ragione di tre avvisi di accertamento (n n TR6020101044/2015 , TR60 1 0101 268 /2015, TR6010101269/2015) notificati,il primo, alla società e , gli altri due , a i soci per i redditi loro imputati.
2. La C.t.r, con la sentenza impugnata – in riforma parziale della sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso dei contribuenti – dichiarava dovute le somme di cui all’intimazione di pagamento relative ai tre avvisi di accertamento impugnati. Osservava che questi ultimi erano stati regolarmente notificati, non opposti nei termini e divenuti esecutivi per effetto dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010, non occorrendo la preventiva notifica della cartella di pagamento. Annullava invece, l’intimazione con riferimento a tutte le ulteriori sommeiscritte « per mancata prova di loro n otifica ».
3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, notificato al difensore della società e dei due soci, i quali non hanno svolto attività difensiva. Considerato che:
1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di extra-petizione.Assume che la C.t.r., nel pronunciarsi sulla presunta mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione di pagamento, non impugnate nel giudizio di merito,ha reso sentenza viziata da ultra- petizione in quanto non oggetto del ricorso di primo grado. Osserva, infatti, che i contribuenti non avevano mai contestato la mancata notifica di queste cartelle di pagamento ma avevano impugnato esclusivamente i tre avvisi di accertamento assumendo l’inesistenza delle somme iscritte a ruolo, la loro omessa notifica ed altre ragioni di merito e l’intimazione di pagamento per vizi i propri.
2. Il motivo è infondato. 2.1. La C.t.r. ha esposto che l’oggetto del contendere era l’intimazione di pagamento n. n. 02720179000983413000 relativa alle somme dovute in ragione di tre avvisi di accertamento - n. TR6020101044/2015 (notificato alla società) e nn. TTR6020101044/2015 e TR6020101044/2015 (notificati ai soci) – ed altre somme iscritte a ruolo. Di seguito, con statuizione non oggetto di impugnazione e sulla quale, pertanto, è sceso il giudicato, ha ritenuto che l’intimazione fosse legittima quanto alle somme portate dai tre avvisi di accertamento esecutivi.
Ha annullato, invece, l’intimazione di pagamento quanto alle ulteriori somme iscritte a ruolo «per mancata prova di loro notifica». 2.2. L’Ufficio ritiene che tale statuizione sia viziata per ultra - petizione,non essendovi impugnazione sul punto. Tuttavia, è la stessa ricorrente a riferire nel ricorso per cassazione che i contribuenti avevano impugnato l’intimazione di pagamento contestando «l’omessa allegazione degli atti prodromici» (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione) e che in appello si erano costituiti riproponendo i vizi oggetto del ricorso (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione).Va evidenziato, in ordine a detto ultimo punto che gli stessi, essendo risultati totalmente vittoriosi, non erano tenuti in sede di impugnazione a proporre appello incidentale, ben potendo limitarsi a riproporre tutte le censure già mosse.
Ciò posto, la C.t.r., nell’affermare che l’intimazione di pagamento in parte qua– ovvero per le somme ulteriori rispetto a quelle dovute in ragione dei tre avvisi di accertamento –era illegittima «per mancata prova di loro notifica», si è pronunciata sull’oggetto del giudizio in quanto i contribuenti avevano, per l’appunto, contestato la mancanza di allegazione degli atti prodromici all’intimazione impugnata.
3. il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato. Non deve procedersi alla liquidazione delle spese in assenza di svolgimento di attività difensivadegli intimati. Rilevato che risultano soccombent i part i ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggi