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Ordinanza — n. 7053/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as late, ruling revocation notice start date applies to 60-day cassation term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7053/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible for being filed late. The taxpayer argued the appeal was timely because the revocation citation was notified in April 2022, but the tax agency contended the 60-day period started from that date. The court ruled that the revocation citation notification indeed triggers the short 60-day deadline for cassation, making the July filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 398, 4th comma cod. proc. civ.: The notification of the citation for revocation of an appeal judgment is deemed equivalent to the notification of the judgment itself for the purpose of starting the short sixty-day term to file a cassation appeal.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness revocation citation notification sixty day deadline tax administrative litigation inadmissible appeal dichiarazione fiscale tardiva ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1st comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con l’unicomotivo l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 38, 3rd comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, terzo comma, d.lgs.
Art. 327, 1st comma, cod. proc. civ.
546, nonché dell’art. 327, primo comma, cod.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
e della legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, così modificato dall’art.
Art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132
1, così modificato dall’art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132.
Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
In primo luogoevidenzia che avverso la medesima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. notificato il6 aprile 2022.
Art. 398, 4th comma cod. proc. civ.
lungodal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento aquello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, ameno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbiasospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 398quarto comma cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2024, n. 15926
civ.(Cass. 07/06/2024, n. 15926, Cass.
Cass. 05/09/2019, n. 22220
15926, Cass. 05/09/2019, n. 22220) 3.2.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17322/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – Contro DRAGONE LUCA, rappresentato e difeso dall’Avv. Fernando Passiante, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE –intimata – Cartella di pagamento –Tardività appello – Termini di impugnazione - Cons. est. Rosanna Angarano avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , n. 35 /20 2 2 , depositata in data4 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, avverso la sentenza in epigrafe , nei confronti diLuca Dragone, con ricorso notificato anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. C on la sentenza impugnata la C.t.r. ha dichiarato inammissibilein quanto tardivo l’appello de l l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.che aveva accolto il ricorso , avverso la cartella di pagamento, n. 071201800638229 , emessa per il recupero di Iva, Irpef e addizionali per l’anno di imposta 1999,nei confronti del Dragone qualecessionario della ditta Dragone Vincenzo e, dunque, coobbligato. 2.Il contribuente ha depositatocontroricorso e successiva memoria mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, terzo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e della legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, così modificato dall’art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132. Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto tardivo l’appello. Premesso che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 25 maggio 2020 e non notificata e che l’atto di appello era stato notificato il 21 dicembre 2020, osserva che alla fattispecie deve applicarsi il termine semestrale di cui all’art.327, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto termine lungo), ma che nel suo computo deve tenersi conto della sospensione feriale dal 1° agosto al Cons. est.

Rosanna Angarano 31 agosto (di trentuno giorni)in virtù dell’art. 1, legge n. 742 del 1969, come novellato dall'articolo 16 d.l. n. 132 del 2014; che, pertanto, il termine effettivoveniva in scadenza il 28 dicembre 2020 atteso che il 26 dicembre erasabato.

2. Il controricorrente resiste al ricorsoeccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 2.1. In primo luogoevidenzia che avverso la medesima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. notificato il6 aprile 2022. Eccepisce, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni, scadente il 5 giugno 2022. Richiama, sul punto , la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) allanotificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breveper proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivoricorso per cassazione va accertata, non soltanto con riguardo al termine c.d. lungodal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento aquello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, ameno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbiasospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 398quarto comma cod. proc. civ. 2.2.

Evidenzia, altresì, che avverso la sentenza di primo grado n. 3569 del 2020 l’Agenzia delle entrate aveva proposto un primo appello, notificato il 29 ottobre 2020 (iscritto a ruolo con R.G. n. 6662 del 2020) conclusosi con sentenza n. 8058 del 2021 depositata l’8 novembre 2021 che aveva confermato la sentenza di primo grado e che era passata in giudicato non essendo stata impugnata. Cons. est. Rosanna Angarano 3. Il ricorso per cassazione è inammissibile essendo fondata la prima eccezione sollevata dal contribuente. 3.1.Per giurisprudenza costante della Corte, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.

Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.(Cass. 07/06/2024, n. 15926, Cass. 05/09/2019, n. 22220) 3.2. Ilcontribuente ha documentato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata notificato al difensore il 6 aprile 2022 Il ricorso per cassazione, pertanto, avrebbe dovuto proporsi nel termine, c.d. breve, di sessanta giorni decorrenti da detta data, sicché il medesimo, essendo stato notificato solo il 4 luglio 2022,è tardivo.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore del contribuente dichiaratosi antistatario. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che Cons. est. Rosanna Angarano liquida in euro 200,00 per esborsi, euro7.600,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge d