Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7048/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal where municipality knew of building unfitness without formal declaration, citing good faith principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7048/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower tribunal's judgment regarding IMU tax assessments, allowing the taxpayer's first ground of appeal while rejecting the second. The taxpayer argued that the municipality knew of the building's unfitness status through prior renovation files, even without a formal declaration, and thus deserved the tax reduction benefit. The court held that the municipality's knowledge via other official acts triggers the statutory reduction under principles of good faith, overriding the requirement for a formal declaration, but found the taxpayer failed to prove the municipality contested the specific facts of unfitness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8, d.lgs. n. 504 del 1992; Art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011: The tax authority may apply the reduction for unfitness without a formal declaration if the state of unfitness is perfectly known to the municipality through other acts, based on the principle of good faith.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax reduction unfitness status formal declaration requirement good faith principle municipal knowledge tax appeal cassation procedural burden of proof domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8, d.lgs. n. 504 del 1992
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 8, d.
Art. 6, quarto comma, l. n. 212 del 2000
Art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011
Il motivo è fondato in quanto, a prescindere dalla formale dichiarazione,il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti ad essoformalmente noti: «In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l.
Art. 115 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
art. 115 cod. proc. civ
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6– Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021
Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015
660884 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv.
Sez. 5, ordinanza n. 10314 del 29/01/2020
Sez. 5, Sentenza n. 21771 del 15/10/2014
Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria come interpretata dalla Corte di Cassazione: Sez. 5, Sentenza n. 21771 del 15/10/2014, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 16984 del 14/06/2023
Sez. 5, Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022
Sez. 5, Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3251/2021 R.G. proposto da : KELUARGA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTAROSSA STEFANO (SNTSFN77M16H501F) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAROFOLI UMBERTO (GRFMRT73C14G062H) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3619/2020 depositata il 19/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello del Comune dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento per IMU del 2012 e del 2013;

2. ricorre percassazione la società contribuente con due motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;

3. resiste con controricorso Roma C apitale chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto la CTR ha deciso conformemente alla giurisprudenza della Corte,e nel ricorso non ci sono elementi validi per rivedere l’orientamento così consolidatosi; ha chiesto in via subordinata di rigettare, comunque, il ricorso introduttivo in quanto infondato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Risulta fondato il primo motivo di ricorso, infondato il secondo motivo. La sentenza deve cassarsi, in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 8, d. lgs. n. 504 del 1992, 6, quarto comma e 10, primo comma, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il fatto risulta pacifico tra le parti ed accertato dalle decisioni di merito: la ricorrente non aveva (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell’immobile oggetto dell’imposta, tuttavia la stessa sostiene che lo stato di inagibilità (al fine del beneficio fiscale per gli immobili inagibili) era noto aliundeal Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell’immobile negli anni interessati, privo di copertura).

Per la decisione impugnata solo la dichiarazione formale di inagibilità, con i successivi accertamenti , comporta il beneficio fiscale, come previsto anche dal regolamento di Roma Capitale. Il motivo è fondato in quanto, a prescindere dalla formale dichiarazione,il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti ad essoformalmente noti: «In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Sez. 6– Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, Rv. 660884 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 – 01 , e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 – depositata il 29/5/2020 –).

Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria come interpretata dalla Corte di Cassazione: Sez. 5, Sentenza n. 21771 del 15/10/2014, Rv. 632781 –01, ed altre. In definitiva, la formale dichiarazione , seppure richiesta dal regolamento,non era qui necessaria; né la conoscenza aliunde del l a inagibilità, in capo al comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente‘provenienti’ da questo, quanto il possesso da parte dell’Amministrazione di atti di parte comprovanti i lavori che rendevano inagibile l’immobilenella annualità di riferimento.

Sul punto la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio che, in applicazione dei suddetti principi, accerterà l’idoneità degli atti sopra indicati a porre il Comune a conoscenza dello stato di effettiva inagibilità rilevante per il beneficio fiscale.

3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il Comune non avrebbe mai contestato la sua conoscenza dello stato di inagibilità, ma di essersi limitato a sostenere che era necessaria la dichiarazione formale, come dal suo regolamento (art. 8, comma 7, lettera B regolamento IMU approvato il 30 novembre 2013, n. 82). Conseguentemente, per la ricorrente, lo stato di inagibilità dell’immobile e la conoscenza dello stesso da parte del Comune sarebbero fatti non contestati.

Il motivo è infondato. Trattandosi di un beneficio fiscale (riduzione dell’imposta) la prova è a carico del contribuente; il Comune ha negato il beneficio fiscale e non ha ammesso nessun presupposto per lo stesso, limitandosi a sostenere l’assenza del presupposto (la denuncia formale). Del resto, nel processo tributario il principio di non contestazione ha caratteristiche peculiari: «Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato» (Sez. 5 - , Sentenza n. 16984 del 14/06/2023, Rv. 668258 –01; vedi pure Sez. 5- , Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022, Rv. 666094 – 01 e Sez. 5- , Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 - 01) .

Conseguentemente non possono ritenersi logicamente non contestati i fatti prospettati nel ricorso in cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa co