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Ordinanza — n. 7036/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT refund claim by ruling tax authority can contest credits even after statute of limitations expires.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7036/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision granting a VAT refund. The regional tribunal had ruled that the tax authority could no longer contest the credit because the statutory limitation period for assessment had expired. The court overturned this, citing a recent Supreme Court precedent establishing that the tax authority retains the power to contest credits regardless of time limits, provided no formal assessment proceedings were initiated.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Artt. 30, 57 D.P.R. 633/1972; Artt. 36 bis, 37, 38 bis, 43 D.P.R. 602/1973: The tax authority may contest a VAT credit claimed by the taxpayer even after the limitation period for assessment has expired, without having adopted any formal assessment measure.

Parole chiave

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VAT refund limitation tax authority contest power statute of limitations expiry Cassation Supreme Court fiscal assessment procedure rimborso dell'IVA credito di restituzione statale credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Artt. 30, 57 D.P.R. 633/1972
Artt. 36 bis, 37, 38 bis, 43 D.P.R. 602/1973

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 21766 del 29/07/2021
Cass. n. 11698 del 11/04/2022
Cass. n. 11698 del 11/04/2022; Cass.
Cass. n. 26277 del 06/09/2022
11698 del 11/04/2022; Cass. n. 26277 del 06/09/2022; Cass.
Cass. n. 26523 del 14/09/2023
26277 del 06/09/2022; Cass. n. 26523 del 14/09/2023).
Cass. S.U. n. 5069 del 15/03/2016
1.3.La Corte ha, quindi, esteso all’IVA – generalizzandolo – un principio già enunciato, sempre a Sezioni Unite, in tema di IRPEG (Cass. S.U. n. 5069 del 15/03/2016, citata anche dalla ricorrente).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21623/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro LA COLOMBO FINANZIARIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASA FEDERICO (CSAFRC67T07L157V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 1765/ 08/ 16 depositata il 24/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1765/08/16 del 24/02/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da La Colombo Finanziaria s.p.a. (di seguito Colombo) avverso la sentenza n. 1169/07/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti del diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso del credito IVA della quale Colombo era cessionaria in quanto la cedente, Re Mida Gioielli in fallimento, non era stata in grado di fornire la relativa documentazione giustificativa. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di Colombo evidenziando che il credito esposto nella dichiarazione IVA annuale si cristallizzava decorso il termine previsto dalla legge per procedere al suo accertamento, sicché l’Amministrazione finanziaria non poteva più contestare detto credito. 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Colombo resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 4.Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza del 01/10/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. 5.Colombo depositava nuova memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché degli artt. 36 bis, 37, 38 bis e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR erroneamente interpretato le menzionate disposizioni di legge ed avere ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non possa contestare il credito IVA chiesto a rimborso ove lo stesso sia consolidato. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, «In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento» (Cass.

S.U. n. 21766 del 29/07/2021; conf. Cass. n. 11698 del 11/04/2022; Cass. n. 26277 del 06/09/2022; Cass. n. 26523 del 14/09/2023). 1.3.La Corte ha, quindi, esteso all’IVA – generalizzandolo – un principio già enunciato, sempre a Sezioni Unite, in tema di IRPEG (Cass. S.U. n. 5069 del 15/03/2016, citata anche dalla ricorrente). 1.4.La sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto, sicché la stessa va cassata. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in divers