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Ordinanza — n. 6862/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for apparent reasoning and ultra petita violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6862/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's judgment, ordering a remand to the second-instance court. The taxpayer argued the lower court failed to properly address specific deductions and relied on apparent reasoning rather than independent analysis. The court found the appeal judgment violated the principle of correspondence between requests and rulings while also citing apparent reasoning, thus mandating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 345 cod. proc. civ.: A judgment is void if it exceeds the parties' requests or relies on apparent reasoning without independent evaluation of the contested facts.

Parole chiave

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apparent reasoning ultra petita tax appeal correspondence principle remand to second instance violation of procedure taxation dispute indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
civ.in relazione all’art. 360 n.
Art. 112 cod. proc. civ.
546/92 e dell'art. 112 cod. proc. civ.in relazione all’art.
Art. 345 cod. proc. civ.
civ.) o a quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (art. 345 cod.
Art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.
– Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 36 d.lgs. n. 546/92
civ.in relazione all’art. 360 n.
Artt. 24 e 111 Cost.
546/92 e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art.
art. 57 d.lgs. 546/92
– Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92 e dell'art.
art. 112 cod. proc. civ
546/92 e dell'art. 112 cod. proc. civ.in relazione all’art.
art. 345 cod. proc. civ
civ.) o a quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (art. 345 cod.
art. 32 d.P.R. 600/73
–L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo formulato in subordine sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21421
Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397
Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23844/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro LERRO Alfonso; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.1728/2021, depositata i l 25 febbraio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso proposto avanti al la Commissione tributaria provinciale di Napoli, Alfonso Lerro impugnava l’avviso di accertamento n.TF 501AD03448, relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d'imposta 2010,con cui l'Ufficio chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 143.743,00; in particolare venivano recuperati a tassazione euro 74.525,65 relativi a capitale ritenuto dal contribuente non imponibile, euro 531,52 per spese indebitamente dedotte ed euro 42.835,54 quali accrediti non giustificati. Il contribuente deduceva la carenzadi motivazione dell’atto impositivo per acritico recepimento del processo verbale di constatazione; la nullità dell’accertamento per difetto di autorizzazione al compimento delle indagini finanziarie, nonché per difetto di sottoscrizione; l’illegittimità della pretesa fiscale per mancanza di elementi presuntivi certi, precisi e concordanti; la non imponibilità delle spese recuperata a tassazione, trattandosi di spese anticipate per clienti ovvero di capitale non imponibile in quanto relativo a crediti recuperati con atto di precetto.

L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale pronunciava la sentenza n. 9435/13/2017 con la quale accoglieva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. 2. – Avverso la sentenza interp oneva appello l'Agenzia delle entrate. Il contribuente non si costituiva. Con sentenza n. 1728/2021 , depositata i l 25 febbraio 2021 , la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l'appello nei limiti di cui in motivazione, confermando la compensazione delle spese e competenze del primo grado e condannando l'appellato al pagamento delle spese e competenze del secondo grado. 3.

– L 'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92 e dell'art. 112 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Parte ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionalenella parte in cui, intervenendo sulle spese non deducibili, ha ritenuto che queste fossero “non dovute”, come stabilito dal giudice di primo grado e quindi non recuperabili a tassazionepoiché l’ufficio, sul punto, nulla avrebbededotto.

L’Ufficio evidenzia che, in ordine alle spese non deducibili, era stato lo stesso contribuente a precisare che "Lo scrivente, facendo presente che si intende prestare acquiescenza al punto 12. lettera b del Fatto (ripresa a tassazione per euro 532,52) in quanto dovuta ad effettiva ed errata contabilizzazione dei costi”, che avrebbe quindi prestato acquiescenza al rilievo, per cui sul punto nulla l’ufficio avrebbe dovutodedurre. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il collegio non abbia fatto alcun riferimento alle spese non deducibili, parlando solo delle spese non imponibili, ritenute ora nella decisione della Commissione tributaria regionale come costi non documentati, correttamente ripresi a tassazione dall’Ufficio.

Le spese non deducibili, invece, sono state riconosciute tali dallo stesso contribuente che ha evidenziato un errore di contabilizzazione in sede di impugnazione dell’accertamento. Pertanto, poiché il rilievo non era stato oggetto di contestazione, il giudice decidendo sul punto ha violato l’art. 112 cod. proc. civ., contravvenendo al principio del “ne eat iudex ultra petita partium”. 1.1. –Il motivo è fondato. Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un "error in procedendo" che attribuisce alla Corte di cassazione il potere- dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass., Sez.

III, 10 ottobre 2014, n. 21421). Nel caso di specie, la pronuncia impugnata evidenzia un'ipotesi di ultrapetizione,avendo il contribuente prestato acquiescenza sul punto. 2. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 cod. proc. civ . La sentenza risult erebbe inoltre apparentemente motivata quanto al rigetto dell’appello dell’Ufficio circa il recupero a tassazione degli accrediti sul conto corrente bancario del contribuente perché non giustificati, argomentando sul punto il collegio con un mero richiamo alla decisione di primo grado,fornendo dunque una motivazione c.d. apparente. 2.1.

–Il motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale sul punto in questione ha motivato che: “sul secondo motivo di appello, con riguardo ad accrediti su C/C non giustificati, per la somma di euro 42.835,54, come correttamente rilevato dalla CTP, questo Collegio ritiene infondato il motivo, rinviandosi a quanto ampiamente argomentato dai giudici di primo grado”. Si tratta di una motivazione del tutto apparente, lesiva del minimo costituzionale anche in relazione alla motivazione per relationem. La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass., Sez.

III, 3febbraio 2021 , n. 2397 ; Cass., Sez. I, 5agosto 2019 , n. 20883 ). 3. –L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo formulato in subordine sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e dell’art. 51 d.P.R. 633/72. 4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in