Cassation appeal dismissed due to cessation of subject matter following self-annulment of tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the underlying tax dispute was resolved by the local administration's self-annulment of the IMU assessment. The appellant argued against the loss of the main residence exemption, but the tax authority had already withdrawn the contested act based on a new constitutional ruling regarding spousal benefits. Consequently, the court found no live controversy to adjudicate, ruling that the procedural outcome was moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: When a tax act is annulled by the administration in self-help, the judgment is extinguished for cessation of the subject matter, precluding the application of the double unified contribution penalty.
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to la seguente ORDINANZA sulricorso 1 5508 /20 2 2 propost o da: Avv. Stefano Sartorato (C.F. : SRTSFN66C19F241T), nato a Mirano (VE) il 19/03/1966 e residente inDesenzano del Garda (BS), alla Via Rio Torto n. 32/A, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianni Emilio Iacobelli ( C.F.: CBL GNM 63E17 A783V), presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Costantino n. 4 (P.E.C.: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com), in forza di procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, con sede in Desenzano del Garda (BS), alla V ia Carducci n. 4 (C.F.: 00575230172 ; pec: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it), nella persona del Sindaco, Guido Malinverno (C.F.:
MLNGDU55M29B439T), legale rappresentante pro Avvisoaccertamento Imu – Agevolazione prima casa– Cessazione materia contendere tempore, autorizzato a costituirsi in giudizio con delibera della G.C. n. 171 del 6.07.2022, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Bonzani del Foro di Brescia (C.F.: BNZLSE64L70G337X ; fax : 030.2808837 ; pec: elisa.bonzani@brescia.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato presso Bonzani e Associati - Studio Legale Tributario in Brescia, alla V ia Solferino n. 20/C (tel. 030/2808713 e fax 030/2808837) e con domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata elisa.bonzani@brescia.pecavvocati.it, come da procura speciale in calce al controricorso su foglio separato; -controricorrente – - avverso la sentenza 4399 / 20 21 emessa dalla CTR Lombardia i l 12/12/2021 e non notificat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. Sartorato Stefano impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013 con il quale non gli era stata riconosciuta, con riferimento ad un appartamento con annesso garage, l’esenzione per l’abitazione principale ex art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, beneficiando il coniuge della stessa agevolazione in relazione ad altro appartamento situato nello stesso Comune di Desenzano.
2. L’adìta CTP di Brescia accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione del Comune di Desenzano del Garda, la CTR della Lombardia, nella contumacia del contribuente, accoglieva il gravame, affermando che i coniugi non risultavano separati, che la moglie del contribuente già beneficiava dell’agevolazione prima casa per un altro immobile contiguo, che unica poteva essere l’abitazione principale (da identificarsi con quella nella quale il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato la residenza e la dimora abituale) e che i coniugi, per beneficiare dell’agevolazione invocata, avrebbero dovuto chiedere la fusione al competente ufficio del Territorio con procedura Docfa e procedere ad accatastare l’intero immobile come un’unica unità immobiliare.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sartorato Stefano sulla base di cinque motivi. Il Comune di Desenzano del Garda ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione agli artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost. (per la ritenuta sua mancata costituzione inappello), nonché in relazione all’art. 132 c.p.c (in ordine alla, a suo dire, incomprensibile motivazione sul punto) e all’art 36 del d.lgs. n. 546/1992.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., l’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’omesso esame di fatti e documenti rilevanti attestanti la sua costituzione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.), 1, comma 741, lett. b), l. n. 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, anche nella versione modificata dall’articolo 5-decies del d.l. n. 146/2021, 43 e 2697 c.c., nonchè 3, 31 e 53 Cost.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., della violazione degli artt. 2, comma 5, d.l. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013, n. 124 (in relazione all’attività di servizio nella Guardia di Finanza da lui prestata nel corso del 2013) e 115 e 116 c.p.c.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c (in ordine alla condanna del ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio).
6. Con memoria del 31.1.2025, il ricorrente ha rappresentato che il Comune di Desenzano del Garda, con Provvedimento Prot. 0018820 del 24.03.2023, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 pubblicata il 13/10/2022, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. 3234 del 03/09/2018, prot. n. 39059/04/03 del 03/09/2018, oggetto del presente giudizio. Ha, pertanto, chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio. 6.1.
Ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Va, a tal riguardo, evidenziato che la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017: conf.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6068 del 24/02/2022). In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017; conf.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023).Rileva poi come, nella specie, l’autoannullamento sia stato disposto a seguito e per effetto della sentenza C.Cost. n. 209/22 sul regime Imu tra coniugi, equivalente a jus superveniens. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024).Invero, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; c