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Decreto — n. 6821/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-response; judgment declared extinguished under Art. 380-bis c.p.c. with costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 6821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposal for judgment within the statutory forty-day period. The appellant, representing the Municipality of Sassuolo, did not request a decision after the proposal was communicated on January 13, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-response waiver proposal for judgment statutory time limit costs allocation condono delle spese procedurali anticipo delle spese decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19099/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI SASSUOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -ricorrente- contro AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE (AUSL), elettivamente domiciliato in MODENA VIA PRAMPOLINI N. 55, presso lo studio dell’avvocato TURCHI ALESSANDRO (TRCLSN69B18F257S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.244/2023depositata il 16/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 13.1.2025;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/