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Ordinanza — n. 6798/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of postal receipt proving timely notification of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6798/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the private party remained unrepresented due to missing proof of service. Although the tax authority argued the case was timely, the court ruled that postal notification requires a delivery receipt under Article 149 of the Civil Procedure Code. Consequently, the lack of this document rendered the notification defective, preventing any review of the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 149, ultimo comma, c.p.; Art. 291 c.p.: The notification of a cassation appeal via postal service is perfected only upon delivery to the recipient, evidenced by a receipt; without this proof, the appeal is inadmissible for lack of notification.

Parole chiave

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postal notification delivery receipt cassation appeal tax administration procedural defect inadmissibility service of process onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art.
Art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/1973
3 c.p.c., per violazione dell’art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, art.
Art. 51, secondo comma, D.P.R. 633/1972
600/1973, art. 51, secondo comma, nonché art.
Art. 63 bis del d.l. n. 331/1993
633/1972, art. 63 bis del d.l. n. 331/1993, nonché art.
Art. 2697 del codice civile
331/1993, nonché art. 2697 del codice civile.
Art. 149, ultimo comma, c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr.
art. 54 D.P.R. 633/1972
51, secondo comma, nonché art. 54 D.P.R. 633/1972, art.
art. 291 c.p
comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 20778/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21332/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro BONASERA ANTONINO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 3123/2016 depositata il 12/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Bonasera Antonino era attinto da avviso di accertamento in conseguenza di indagine fiscale nei confronti della soc.

“La Veranda” snc di cui era socio. Il giudice di prossimità apprezzava parzialmente le ragioni della parte contribuente, donde spiccavano appello tanto l’Ufficio che il sig. Bonasera, esitando nell’accoglimento dell’impugnazione (incidentale) di quest’ultimo, con conseguente annullamento integrale della ripresa a tassazione. In questo senso, la CTR ha pronunciato analogamente a contestuale sentenza nei confronti della società. Ricorre l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO 1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/1973, art. 51, secondo comma, nonché art. 54 D.P.R. 633/1972, art. 63 bis del d.l. n. 331/1993, nonché art. 2697 del codice civile. 1.1. Nella sostanza si prospetta violazione dell’onere della prova, poiché a fronte di elementi presuntivi certi, precisi e concordanti, emersi dalle indagini contabili e dei movimenti bancari, il contribuente non aveva dimostrato l’estraneità all’attività di impresa delle risultanze dei conti della società.

2. In via preliminare di rito, occorre rilevare la mancanza dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta che indica un vizio del procedimento di notificazione, non sanato dalla costituzione della parte privata che, in effetti, è rimasta intimata. In questo senso è stato affermato che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr.

Cass. V, n. 20778/2021). Il ricorso è pertanto inammissibile e tale va dichiarato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte privata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M.