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Decreto — n. 6792/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 6792/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ending the dispute between Rinaldi and the Italian Tax Agency. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new tax law automatically documented the regular conclusion of the proceedings without any denial. Consequently, the court ruled that the process terminated by operation of law, leaving the parties unable to pursue further litigation on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for the extinction of proceedings automatically terminates the legal action, barring further claims unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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process extinction tax law termination automatic dismissal civil procedure law statutory list tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
PIEMONTE n.201/ 03/ 2020 depositata il 11/02/2020,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15870/2020 R.G. proposto da : RINALDI LEONARDO, in proprio e in qualità di A.U. e legale rappresentante di AGATOS GREEN POWER SRL,rappresentato e difeso dall’avvocato DANTE ENRICO, unitamente all'avvocato BERTAGGIA LORENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA -UFFICIO CONTROLLI, AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatee difese dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.201/ 03/ 2020 depositata il 11/02/2020,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 04/03/20