Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax court's second-instance judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The proceedings involved the Italian Revenue Agency challenging a tax decision by the Cooperative Agricultural Development. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the cassation appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23161/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro C.A.S.O - COOPERATIVA AGRICOLA SVILUPPO OLIVICOLTURA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROSARNO VIA TITO SPERI 8, presso lo studio dell’avvocato SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO (SCCGMF55A23F537K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della CALABRIA n.955/2024 depositata il 29/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 0