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Decreto — n. 6783/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 6783/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Benincasa Cosimo, had filed a request against a regional tax commission decision but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal statutory deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure non-compliance with time limits

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
staccata di Salerno, pubblicata il 21/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.
art. 380-bis c.p
staccata di Salerno, pubblicata il 21/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATO Letto il ricorso iscritto al n. 10425/2022 R.G. proposto da: BENINCASA COSIMO, -Ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Controricorrente- avverso la SENTENZA n.7484/05/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA Sez. staccata di Salerno, pubblicata il 21/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.100,00 oltre spese prenotate a debito Roma, il